Scadenze della dichiarazione di successione: la timeline — 2026
I 12 mesi dalla morte per presentare la dichiarazione, i 90 giorni per pagare l'imposta, le decorrenze speciali e le proroghe in un'unica timeline.
Entro quando si deve presentare la dichiarazione di successione?
La dichiarazione di successione si presenta all'Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla data della morte del familiare. Il pagamento delle imposte segue di altri 90 giorni.
- Verifica la data della morte: i 12 mesi partono da lì, non dal funerale né dalla visita al notaio.
- Raccogli i documenti nei primi 6 mesi: certificato di morte, visure catastali, estratti conto, polizze.
- Invia la dichiarazione online o tramite professionista entro la scadenza dei 12 mesi.
- Paga le imposte tramite F24 entro 90 giorni dalla presentazione, in autoliquidazione.
Dalla morte al versamento finale passano in tutto circa 15 mesi. Per accettazione con beneficio d'inventario (cioè accettare senza rispondere dei debiti del defunto con il proprio patrimonio), esecutore testamentario o rinuncia di un coerede, i 12 mesi decorrono da un evento diverso dalla morte.
(Fonte: D.Lgs. 346/1990 artt. 31 e 33 + Codice Civile artt. 480, 485, 519)Quando partono i 12 mesi
I 12 mesi per presentare la dichiarazione di successione partono dalla data della morte del familiare. Né il funerale, né il certificato rilasciato dal Comune, né la prima visita al notaio o al patronato spostano il conteggio. (Fonte: D.Lgs. 346/1990, art. 31 c.1 · aggiornato al 1990-10-31)
La regola pratica è semplice. Se la morte è del 12 marzo 2026, la dichiarazione va inviata entro il 12 marzo 2027. Se quel giorno cade di sabato, domenica o festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Fino alla scadenza la dichiarazione si può modificare liberamente, anche più volte, senza sanzioni. Se nei mesi successivi al deposito emerge un conto bancario dimenticato, una polizza o una quota societaria, basta ripresentarla corretta entro i 12 mesi. La possibilità è utile soprattutto nei primi 6-9 mesi, quando banche e compagnie comunicano i saldi del defunto con tempi variabili.
L'errore più comune è pensare che i 12 mesi partano da quando l'Agenzia viene a saperlo, o da quando il notaio apre il testamento. Non è così. Il conteggio parte dalla morte, punto. La data rilevante è quella che risulta sull'atto di morte redatto dal Comune entro 24 ore dal decesso.
C'è anche un secondo termine, ma riguarda altro: il termine di 10 anni per accettare formalmente l'eredità, previsto dal Codice Civile. Sono due scadenze indipendenti. Una è fiscale (12 mesi), una è civilistica (10 anni). Si possono incrociare ma non si influenzano. L'erede può non aver ancora formalizzato l'accettazione e avere comunque l'obbligo di presentare la dichiarazione, che è adempimento fiscale autonomo. Il deposito stesso vale come accettazione tacita dell'eredità: un comportamento che la legge equipara alla firma di accettazione. (Fonte: Codice Civile artt. 476, 480 · aggiornato al 1942-03-16)
Quali sono le altre scadenze concatenate alla dichiarazione
Intorno ai 12 mesi della dichiarazione ruotano altre scadenze, prima e dopo. Conoscerle in un colpo d'occhio aiuta a non lasciarne passare nessuna.
| Adempimento | Termine | Decorrenza | Conseguenza ritardo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Inventario, se l'erede vive nella casa del defunto o ha la disponibilità dei beni | 3 mesi, prorogabili di altri 3 | Apertura della successione | Considerato erede puro e semplice, con responsabilità sui debiti | Cod. Civ. art. 485 |
| Rinuncia all'eredità | 10 anni | Apertura della successione | Decadenza dal diritto di accettare | Cod. Civ. art. 480 |
| Dichiarazione di successione | 12 mesi | Data della morte | Sanzione 120% dell'imposta | D.Lgs. 346/1990 art. 31 c.1; art. 50 |
| Dichiarazione, casi speciali | 12 mesi | Evento diverso dalla morte | Idem | D.Lgs. 346/1990 art. 31 c.2 |
| Pagamento imposte in autoliquidazione | 90 giorni dalla presentazione | Deposito della dichiarazione | Interessi + sanzione, riducibili con ravvedimento | D.Lgs. 346/1990 art. 33 |
| Voltura catastale | Indicativamente 3-6 mesi (prassi) | Presentazione della dichiarazione | Rilevante per atti futuri sull'immobile | Guida immobili |
| Svincolo dei conti bancari | 10-30 giorni lavorativi (prassi) | Consegna della ricevuta AdE alla banca | Conti bloccati fino alla presentazione | Guida banche |
| Denuncia IMU al Comune | 30 giugno dell'anno successivo | Presentazione della dichiarazione | Sanzione comunale + avviso di accertamento | Guida IMU casa ereditata |
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Le voci della prima parte (inventario, rinuncia, dichiarazione) riguardano cosa fare prima del deposito. La seconda parte (pagamento, voltura, svincolo, IMU) riguarda ciò che scatta dopo. Ogni voce post-deposito è approfondita nelle guide dedicate: autoliquidazione per il pagamento, voltura catastale per la casa, svincolo conti per le banche.
Quando i 12 mesi non partono dalla morte
In alcuni casi la legge fa partire i 12 mesi non dalla morte ma da un evento diverso. Non sono proroghe da chiedere all'Agenzia: il termine slitta in automatico al verificarsi della situazione.
| Caso | I 12 mesi partono da | Slittamento tipico | Fonte |
|---|---|---|---|
| Esecutore testamentario, curatore, trustee | Notifica legale della nomina | Variabile, settimane-mesi | D.Lgs. 346/1990 art. 31 c.2 lett. a |
| Accettazione con beneficio d'inventario | Scadenza del termine per fare l'inventario | +3-7 mesi rispetto allo standard | D.Lgs. 346/1990 art. 31 c.2 lett. d |
| Rinuncia di un altro chiamato all'eredità | Data dell'atto di rinuncia | Variabile | D.Lgs. 346/1990 art. 31 c.2 lett. e |
| Eventi sopravvenuti, come nuovi beni o eredi emersi dopo | Data dell'evento | Riparte da capo | D.Lgs. 346/1990 art. 31 c.2 lett. f |
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Il caso più frequente nella pratica è il beneficio d'inventario, cioè accettare l'eredità senza rispondere dei debiti del defunto con il proprio patrimonio personale. Chi accetta in questo modo congela il termine fiscale per il tempo necessario all'inventario.
Per chi vive nella casa del defunto o ha già la disponibilità dei beni, il conto è semplice. Tre mesi per fare l'inventario, prorogabili di altri 3 con autorizzazione del giudice. Più 40 giorni per decidere se accettare. A quel punto partono i 12 mesi della dichiarazione. La scadenza si sposta in avanti di 3-7 mesi rispetto allo standard. La procedura completa vive nella pagina accettazione con beneficio d'inventario.
Seconda situazione: la rinuncia di un coerede. Se uno dei chiamati rinuncia con atto notarile o di cancelleria, gli altri eredi hanno 12 mesi che decorrono dalla data della rinuncia. Non dalla morte. Il meccanismo evita che la rinuncia tardiva di uno costringa gli altri al ritardo sulla dichiarazione. La procedura è in rinuncia all'eredità.
Importante: queste decorrenze differite non si sommano automaticamente. Se coesistono più cause, l'Agenzia delle Entrate applica caso per caso la regola più vantaggiosa per l'erede. Per esempio: esecutore testamentario nominato e poi un coerede che rinuncia dopo mesi. È bene conservare copia dell'atto che fa scattare il nuovo termine — notifica della nomina, atto di rinuncia, provvedimento del giudice — e allegarlo alla dichiarazione.
Cosa succede se si ritarda
Passare i 12 mesi non è un vicolo cieco. La dichiarazione si può presentare lo stesso e regolarizzare con una sanzione ridotta. Lo strumento è il ravvedimento operoso: la regolarizzazione spontanea che il contribuente attiva da solo, prima che l'Agenzia se ne accorga. (Fonte: D.Lgs. 472/1997 art. 13 · aggiornato al 1997-12-18)
Da non confondere il ritardo sulla dichiarazione (oltre i 12 mesi) e il ritardo sul pagamento (oltre i 90 giorni dell'autoliquidazione). Sono due violazioni distinte, entrambe sanabili con ravvedimento, ma con basi di calcolo e percentuali diverse. Chi ha presentato in tempo ma è in ritardo solo sul pagamento si trova in una posizione molto diversa da chi non ha presentato affatto.
Per tutto il 2026 si applica la sanzione storica dell'art. 50 del Testo Unico Successioni: 120% dell'imposta dovuta se il ritardo supera i 30 giorni, 60% se è inferiore. Il ravvedimento riduce la sanzione in fasce crescenti, più ci si avvicina alla scadenza più la sanzione è bassa. Il dettaglio numerico vive nella pagina dedicata: sanzioni e ravvedimento operoso. Lì trovi le percentuali precise per ciascuna finestra: 30 giorni, 90 giorni, 1 anno, 2 anni, oltre. Trovi anche gli esempi di calcolo e i casi in cui il ravvedimento non è più ammesso.
Dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il nuovo Testo Unico delle sanzioni tributarie, che sostituirà il regime attuale. La data di entrata in vigore è stata posticipata dal decreto Milleproroghe. Chi presenta nel 2026 applica le regole storiche. Chi presenta dal 2027 in poi troverà un regime sanzionatorio riscritto. La pagina sanzioni verrà aggiornata in tempo utile. (Fonte: D.Lgs. 173/2024 — entrata in vigore posticipata al 01/01/2027 · aggiornato al 2024-11-05)
Tre condizioni vanno verificate per il ravvedimento. Primo: la violazione non deve essere già stata scoperta dall'Agenzia con un atto formale (avviso di liquidazione, invito al contraddittorio). Secondo: l'erede deve versare contestualmente imposta, sanzione ridotta e interessi legali con un unico F24. Terzo: i giorni di ritardo si contano dalla scadenza dei 12 mesi, o dalla scadenza differita nei casi speciali visti sopra.
Il ravvedimento si perfeziona solo quando tutte e tre le somme — imposta, sanzione ridotta, interessi legali — sono versate insieme. Pagare solo l'imposta e rimandare la sanzione equivale a ravvedimento non eseguito: l'Agenzia può notificare successivamente l'atto sanzionatorio pieno. Meglio fare un solo F24 completo che spezzare il pagamento.
Le domande che ci fanno più spesso
Vuoi che lo facciamo noi?
Dichiarazione, F24, lettere alle banche e volture: ci mandi i dati, prepariamo tutto entro i 12 mesi. Rimborso entro 14 giorni senza domande.
Sei già oltre i 12 mesi? Vedi la pagina dedicata a sanzioni e ravvedimento operoso per i numeri precisi sul ritardo.
Fonti
- D.Lgs. 346/1990 art. 31 — termini di presentazione(1990-10-31)
- D.Lgs. 346/1990 art. 33 — autoliquidazione e pagamento(2024-09-18)
- D.Lgs. 472/1997 art. 13 — ravvedimento operoso(1997-12-18)
- Codice Civile artt. 456, 480, 485, 487, 519 — apertura, accettazione, rinuncia(1942-03-16)
- D.Lgs. 173/2024 — nuovo Testo Unico sanzioni tributarie (entrata in vigore 01/01/2027)(2024-11-05)
- Circolare AdE 3/E del 16 aprile 2025(2025-04-16)