Rinuncia all'eredità: come si fa, quanto costa, tempi — 2026
Come rinunciare all'eredità: procedura cancelleria vs notaio, costi voce per voce, termini 10 anni e 3 mesi, effetti sui figli per rappresentazione.
Come si rinuncia all'eredità e quanto costa?
La rinuncia all'eredità è l'atto formale con cui chi è chiamato a ereditare rifiuta di diventare erede. Si esegue in 5 passi.
- Verifica termini e legittimazione: 10 anni dalla morte del defunto, ridotti a 3 mesi se il chiamato vive nella casa del defunto.
- Raccogli i documenti: documento di identità, codice fiscale del defunto, certificato di morte, eventuale testamento.
- Scegli il canale: cancelleria del tribunale (€262-278, 2-4 settimane) oppure notaio (€486-882, 1-5 giorni). Stesso valore legale.
- Firma la dichiarazione e iscrizione nel registro pubblico delle successioni.
- Verifica gli effetti sui figli: subentrano al posto del rinunciante (la legge la chiama "rappresentazione").
Chi rinuncia non è più erede e non presenta la dichiarazione di successione.
(Fonte: Codice Civile artt. 519-527 + artt. 480-481 + art. 467 + D.P.R. 115/2002)Cosa significa rinunciare all'eredità
Rinunciare all'eredità è dichiarare formalmente di non voler diventare erede. Si fa davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale, con un atto unilaterale iscritto nel registro pubblico delle successioni. Non è un rifiuto verbale né un accordo tra fratelli: serve la forma legale per produrre effetti verso tutti.
L'effetto centrale è retroattivo. Chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità: non riceve beni, non risponde dei debiti, il suo nome sparisce dalla catena degli eredi. È la ragione per cui la rinuncia è lo strumento standard quando l'eredità è negativa: azzera la posizione del rinunciante rispetto ai creditori del defunto.
(Fonte: Codice Civile artt. 519-527 + art. 521)La rinuncia è totale, non parziale. Non si può rinunciare alla casa e tenere il conto, non si può rinunciare ai debiti e accettare i beni, non si può rinunciare a metà quota. La legge prevede espressamente che la dichiarazione di rinuncia fatta sotto condizione, a termine, o solo per parte è nulla. Chi rinuncia lascia attivo e passivo come blocco indivisibile: è la logica giuridica dell'istituto, non una sanzione.
Rinunciare non è cedere i diritti ereditari. Rinunciare verso corrispettivo o a favore di un chiamato specifico non è una rinuncia: è accettazione più donazione, con tutti i debiti che si portano dietro. La rinuncia "pulita" — in legge "abdicativa" — non ha controparte e non ha condizioni.
La rinuncia si può in teoria revocare, ma solo se non è ancora scaduto il termine di 10 anni e nessun altro chiamato ha accettato nel frattempo. In pratica la revoca è rara: quando un erede rinuncia, gli altri accettano rapidamente e consolidano i loro diritti. Conviene trattare la rinuncia come una decisione definitiva.
Chi nasconde o sottrae beni del defunto prima di rinunciare perde la possibilità di rinunciare. Anche se firma l'atto, è considerato erede puro e semplice. Se ci sono dubbi su gesti già compiuti, conviene parlarne con un professionista prima di firmare.
Quando conviene rinunciare
La rinuncia è la scelta razionale in tre scenari tipici. Il primo, più frequente: i debiti documentati del defunto superano il valore dei beni. Mutuo residuo elevato, cartelle dell'ente di riscossione (Agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia) accumulate negli anni, debiti con banche, fornitori. Chi accetta puramente entra nella posizione debitoria del defunto e risponde anche con il proprio patrimonio personale. La rinuncia azzera il rischio: niente erede, niente creditori che cercano.
Il secondo scenario è quello delle fideiussioni (cioè garanzie firmate dal defunto per debiti di altri): un'attività commerciale, un mutuo di terzi, un finanziamento aziendale. Le fideiussioni sopravvivono alla morte del garante e si trasmettono agli eredi. È un debito potenziale, che può attivarsi anni dopo quando il debitore principale non paga più. La rinuncia è il solo modo netto di tagliare.
Il terzo scenario è quello delle cause pendenti: il defunto era convenuto in un processo per responsabilità civile o aveva un lodo arbitrale in sospeso. Subentrare come erede significa subentrare come parte processuale, con il rischio patrimoniale di una sentenza sfavorevole.
Se il quadro dei debiti non è ancora chiaro, la rinuncia non è l'unica via. Il Codice civile prevede una terza strada: l'accettazione con beneficio d'inventario, che separa il patrimonio personale da quello ereditato e limita la responsabilità ai soli beni ricevuti. Ne parliamo in coda; per la matrice decisionale completa vedi anche la guida conviene rinunciare all'eredità?.
Come rinunciare: la procedura
La rinuncia si esegue in cinque passi operativi. L'ordine conta: saltare la verifica dei termini o scegliere il canale sbagliato può compromettere l'atto o rivelarsi inutilmente costoso.
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Verifica termini e legittimazione. Il primo passo è capire se si è ancora in tempo e se non si è già accettato tacitamente. Sono 10 anni dalla data della morte se il chiamato non è nel possesso dei beni, ma solo 3 mesi per fare l'inventario se convive nella casa del defunto o ha le chiavi. Vanno escluse azioni che presuppongono la qualità di erede: richiesta di voltura catastale, riscossione di crediti non modici, vendita di beni. Se una di queste cose è già avvenuta, la rinuncia potrebbe essere tardiva.
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Raccogli i documenti. Servono: documento di identità valido, codice fiscale del rinunciante, certificato di morte del defunto (o autocertificazione), codice fiscale del defunto, copia del testamento se esiste (anche in caso di rinuncia, va prodotto al cancelliere per l'iscrizione), eventuale autorizzazione del giudice tutelare per minorenni o incapaci. La cartelletta con questi documenti è quella che si porta il giorno della firma.
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Scegli il canale. Due strade con identico valore legale: cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, oppure uno studio notarile libero sul territorio. I due canali non sono equivalenti su tempi e costi — la tabella qui sotto mostra le differenze.
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Firma la dichiarazione di rinuncia. Il giorno dell'appuntamento il cancelliere o il notaio redige l'atto, il rinunciante firma. La dichiarazione viene iscritta nel Registro delle Successioni tenuto dal tribunale. Da quel momento la rinuncia è efficace verso tutti — banche, catasto, altri eredi, creditori.
- Verifica gli effetti sui discendenti. La rinuncia interrompe la linea successoria del rinunciante, ma apre la posizione dei suoi figli per rappresentazione. È trattato in dettaglio nel paragrafo dedicato — tenerne conto è parte integrante della decisione, non un dopo.
Cancelleria o notaio
Il canale fa differenza su tempi, comodità logistica e oneri accessori. Il valore legale dell'atto è identico in entrambi i casi: quello che cambia è chi lo riceve e come viene trasmesso al Registro delle Successioni.
| Dimensione | Cancelleria del tribunale | Notaio |
|---|---|---|
| Canale | Volontaria Giurisdizione (cioè l'ufficio del tribunale che riceve atti senza controversie) del circondario in cui si è aperta la successione | Qualunque notaio in Italia — nessun vincolo territoriale |
| Tempi | 2-4 settimane per ottenere l'appuntamento (varia per regione) | 1-5 giorni lavorativi dall'incarico |
| Documenti | Documento del rinunciante, codice fiscale, certificato di morte del defunto, copia del testamento se presente, eventuale autorizzazione del giudice tutelare | Gli stessi documenti + preventivo scritto dell'onorario notarile |
| Sede | Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto — non del rinunciante | Studio notarile scelto liberamente dal rinunciante |
| Effetti | Atto pubblico iscritto nel Registro delle Successioni, valore legale pieno | Atto pubblico trasmesso dal notaio al tribunale per l'iscrizione, valore legale identico |
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Il canale cancelleria è più economico ma più lento. È legato al tribunale territorialmente competente, che può non essere nella stessa città del rinunciante se il defunto aveva l'ultimo domicilio altrove. Il canale notarile è più rapido e flessibile sulla sede, ma ha un costo superiore. Il dettaglio voce per voce è nella sezione "Quanto costa rinunciare" più avanti.
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Prepariamo il modello dell'atto, la checklist documenti e la guida al deposito in cancelleria. Tu arrivi con la cartelletta, firmi e hai finito.
Quanto tempo c'è per rinunciare
Il termine ordinario è 10 anni dall'apertura della successione — cioè dalla data della morte del defunto. È il termine di prescrizione del diritto di accettare; per simmetria, è anche il termine entro cui si può rinunciare. Durante questi 10 anni non serve fare nulla: il silenzio non vale né accettazione né rinuncia.
(Fonte: Codice Civile art. 480 c.1-2)Questa regola generale si rompe in due casi, entrambi importanti perché stringono la finestra da decennale a trimestrale.
Primo caso: chiamato nel possesso dei beni. Se il chiamato convive nella casa del defunto, ha le chiavi dell'appartamento, ha accesso effettivo al conto corrente, detiene materialmente beni mobili di valore, è considerato "nel possesso". Il termine scende drasticamente: ha 3 mesi per fare l'inventario dei beni ereditari, più 40 giorni per decidere se accettare con beneficio o rinunciare. Lasciare passare i 3 mesi senza fare nulla converte automaticamente l'inerzia in accettazione pura — con tutti i debiti annessi. Non è una sanzione: è una conversione automatica prevista dalla legge. La procedura operativa del possesso e dell'inventario è trattata nella guida sull'accettazione con beneficio.
Secondo caso: actio interrogatoria. Chiunque abbia interesse — un creditore del defunto, un coerede, un legatario — può chiedere al giudice di fissare un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia. Trascorso il termine fissato dal giudice senza dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare. Il termine viene di solito fissato in 3 mesi, ma la durata è discrezionale: serve a sbloccare situazioni di inerzia prolungata che pregiudicano terzi. Una notifica di actio interrogatoria non si può ignorare: il silenzio equivale a perdita del diritto.
I 10 anni civili per rinunciare non sono i 12 mesi fiscali della dichiarazione di successione. Sono due termini paralleli, regolati da norme diverse, che non si sovrappongono. I 10 anni derivano dal Codice civile e riguardano la posizione dell'erede sul patrimonio. I 12 mesi derivano dal Testo Unico Successioni e riguardano l'adempimento fiscale con l'Agenzia delle Entrate. Chi rinuncia non è più erede e non è soggetto passivo della dichiarazione di successione. Esce dalla filiera fiscale. Per le scadenze fiscali vedi la guida alle scadenze della dichiarazione di successione.
Cosa succede ai figli quando un erede rinuncia
Se chi rinuncia ha figli, loro subentrano automaticamente al suo posto. La legge la chiama "rappresentazione": i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del genitore che non può o non vuole accettare. La rinuncia non risolve il problema in famiglia: lo sposta ai discendenti. Diventano chiamati al posto del genitore che ha rinunciato, con la stessa scelta — accettare, rinunciare o accettare con beneficio.
(Fonte: Codice Civile art. 467)Il meccanismo non è opzionale. La rappresentazione opera di diritto; non c'è un atto che la attivi, non c'è un giudice che la autorizzi. Dal momento in cui la rinuncia è firmata, i figli del rinunciante sono chiamati all'eredità del nonno come se il genitore non fosse mai esistito. Se non fanno nulla nei loro termini, rischiano a loro volta di diventare eredi puri e semplici, con tutti i debiti del nonno.
Qui il regime si biforca in base all'età dei discendenti, ed è il dettaglio che le guide generaliste omettono quasi sempre.
Figli adulti. Subentrano automaticamente. Hanno il loro termine personale: 10 anni ordinari se non sono nel possesso dei beni del nonno, 3 mesi se lo sono. Un figlio adulto del rinunciante che non fa nulla — non accetta, non rinuncia, non inventaria — rischia di essere considerato erede puro e semplice per decorso dei termini. Rischia anche di perdere il diritto se qualcuno gli notifica un'actio interrogatoria. Per questo motivo, chi rinuncia deve avvisare esplicitamente i propri figli adulti: non basta averlo detto a tavola, serve che loro sappiano di dover fare un atto a loro volta. Per lo schema completo della rappresentazione vedi la guida eredità dei figli.
Figli minori. Non decidono autonomamente. Per rinunciare per conto di un minore serve l'autorizzazione del giudice tutelare (cioè il giudice che protegge gli interessi dei minori e degli incapaci). Si presenta un ricorso che motiva l'interesse del minore alla rinuncia, di solito legato a un'eredità passiva. Quando arriverà il momento di accettare, in caso di accettazione dovrà essere obbligatoriamente con beneficio d'inventario. Il termine per l'inventario è speciale: 1 anno dal compimento dei 18 anni, non i 3 mesi dell'art. 485. Non propagare quel termine al minore è un errore frequente delle guide generaliste. La procedura completa con giudice tutelare è trattata nella guida dedicata ai minori: Rinuncia ed eredità per minorenni.
Esempio concreto
Papà muore il 1° marzo 2026. Lascia 300.000 euro di attivo e 500.000 euro di debiti documentati. Il figlio A, unico chiamato in prima battuta, rinuncia in cancelleria il 15 marzo. Il figlio A ha due figli: X (adulto, 28 anni, vive in un'altra città) e Y (minorenne, 14 anni, convive con la madre).
- X subentra automaticamente per rappresentazione. Non vive nella casa del nonno e non ha accesso ai conti: il suo termine è 10 anni. Ma se un creditore del nonno gli notifica l'actio interrogatoria, il giudice gli fissa un termine (di solito 3 mesi) e X deve decidere — altrimenti perde il diritto di accettare. Se X ha riscosso un credito del nonno, la sua rinuncia diventa tardiva per accettazione tacita. Consiglio operativo: X firma la rinuncia in cancelleria entro 1-2 mesi, stesso circondario del nonno.
- Y subentra come erede per rappresentazione. Il genitore superstite deve presentare ricorso al giudice tutelare per farsi autorizzare a rinunciare per conto di Y. Se l'eredità è chiaramente passiva (300K attivo contro 500K debiti), il giudice autorizza senza problemi. Senza ricorso, Y resta chiamato fino a 1 anno dopo il compimento dei 18 anni, quando dovrà decidere personalmente con accettazione obbligatoriamente beneficiata o rinuncia.
Risultato operativo: una sola rinuncia in cancelleria — quella del figlio A — non basta a proteggere la famiglia. Servono una rinuncia per X (o una sua perdita di diritto documentata) e un ricorso al giudice tutelare per Y. È lo schema ricorrente in cui la famiglia crede di aver risolto e invece ha solo spostato il problema di una generazione.
Quanto costa rinunciare
Le due strade — cancelleria del tribunale o studio notarile — hanno pari valore legale. Cambia il costo, cambiano i tempi, non cambia l'efficacia. La scelta è economica e organizzativa, non di tutela giuridica.
Cancelleria del tribunale: €262-278
Rinunciare in cancelleria è la via più economica. Appuntamento con l'ufficio della Volontaria Giurisdizione del tribunale del circondario (ultimo domicilio del defunto), documenti, firma davanti al cancelliere, pagamento dei tributi.
| Voce | Importo 2026 | Fonte normativa |
|---|---|---|
| Contributo unificato (atto non giurisdizionale) | €35 | D.P.R. 115/2002 art. 13 |
| Marca da bollo (atto depositato) | €16 | D.P.R. 642/1972, Tariffa |
| Imposta di registro F23 (atto gratuito non patrimoniale) | €200 | D.P.R. 131/1986 art. 3 + Tariffa Parte I art. 11 |
| Diritti di segreteria / cancelleria | €11 | Tariffa cancelleria D.M. |
| Copia autentica (se richiesta) | €16 cad. | D.P.R. 642/1972 |
| Totale base (con 1 copia autentica) | €262-278 | — |
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Importante: alcuni tribunali italiani applicano storicamente una struttura più compatta (contributo unificato €200 + marca €16 = €216), interpretando diversamente il regime dell'atto non giurisdizionale. La cifra totale 2026 si muove tra €216 e €278 a seconda dell'ufficio. Conviene telefonare alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione del tribunale dove si depositerà l'atto per farsi dettare le voci esatte: è l'unica fonte autorevole per il caso specifico.
Tempi: 2-4 settimane per l'appuntamento, 20-40 minuti per l'atto. I tribunali grandi sono di solito più lenti dei piccoli.
Studio notarile: €486-882
Rinunciare dal notaio è la via più rapida. Si sceglie un professionista in qualunque città italiana, si fissa appuntamento in 1-5 giorni, si firma. È il notaio a trasmettere poi l'atto alla cancelleria competente per l'iscrizione nel registro delle successioni.
| Voce | Importo 2026 | Fonte normativa / prassi |
|---|---|---|
| Onorario notarile (redazione + autentica) | €250-600 | Tariffa notarile CNN 2026 |
| Marca da bollo (atto notarile) | €16-32 | D.P.R. 642/1972 Tariffa |
| Imposta di registro (atto gratuito) | €200 | D.P.R. 131/1986 art. 3 |
| Diritti copia esecutiva + copie ulteriori | €20-50 | Tariffa notarile + bolli |
| Totale | €486-882 | — |
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L'onorario €250-600 è il range medio nazionale: al Nord sale verso €500-700, al Sud e nei centri piccoli scende verso €200-350; più chiamati o documenti anagrafici da integrare aggiungono €100. L'imposta di registro €200 resta fissa per atti pubblici gratuiti, identica alla cancelleria. Bolli e diritti copia oscillano per numero di pagine e copie richieste.
Conviene chiedere sempre preventivo scritto con voci separate prima di firmare. L'onorario è libero, ma il notaio è tenuto a comunicarne importo e scomposizione in anticipo. Se supera €700-800, vale la pena chiedere il dettaglio: è una cifra coerente solo con casi complessi. Un preventivo che non distingue onorario da imposte è un preventivo da discutere.
Tempi: 1-5 giorni lavorativi. Il notaio consegna copia autentica dell'atto pronta per banche e istituti di credito.
Confronto economico fra i due canali
| Dimensione | Cancelleria del tribunale | Notaio |
|---|---|---|
| Totale costo 2026 | €262-278 | €486-882 |
| Tempi | 2-4 settimane per appuntamento | 1-5 giorni lavorativi |
| Certezza del prezzo | Fissa (tariffe pubbliche) | Variabile (onorario libero, preventivo obbligatorio) |
| Accessibilità geografica | Tribunale del circondario di apertura successione | Qualunque notaio italiano |
| Valore legale | Pari | Pari |
| Gratuito patrocinio (ISEE inferiore a €12.838) | Applicabile | Non applicabile |
| Adatto a | Chi ha tempo e vuole risparmiare | Chi ha urgenza o preferisce un canale unico |
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Il messaggio chiave è uno solo: pari valore legale. Nessuno dei due canali è "meglio" giuridicamente. Il risparmio in cancelleria è in media di €200-600, non poco quando si gestisce una successione con debiti del defunto.
La cancelleria però richiede di andare fisicamente al tribunale del circondario di apertura della successione, cioè all'ultimo domicilio del defunto. Se il rinunciante vive a Milano e il defunto risiedeva a Palermo, il costo del viaggio o di una delega sul posto può erodere il risparmio.
Gratuito patrocinio: chi non paga
Il gratuito patrocinio è lo strumento che la legge riserva a chi non può sostenere i costi della giustizia. La soglia ISEE 2026 — aggiornata periodicamente dal Ministero della Giustizia — è di circa €12.838. Copre una fascia ampia di pensionati single, lavoratori part-time, disoccupati, famiglie monoreddito. Molte persone idonee non lo richiedono per ignoranza: è un errore, perché è un diritto.
(Fonte: D.P.R. 115/2002 artt. 74-89 — gratuito patrocinio)Cosa copre per la rinuncia. L'esonero si applica ai costi di cancelleria: contributo unificato, marca da bollo, in alcuni casi diritti di segreteria. La rinuncia in cancelleria diventa sostanzialmente gratuita, al netto dell'imposta di registro €200 che resta dovuta come tributo erariale.
Cosa NON copre. L'onorario del notaio non rientra mai nel beneficio: il notaio è libero professionista fuori dal sistema della giustizia gratuita. Per chi ha redditi bassi, la cancelleria è l'unico canale accessibile.
Come si chiede. Domanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del tribunale competente, con dichiarazione ISEE dell'anno in corso, residenza, stato di famiglia. Tempi di esame 30-60 giorni. Per la rinuncia non serve un avvocato, ma il beneficio copre i tributi di cancelleria per chi rientra nella soglia.
Le voci che i preventivi omettono
- Pubblicità nel registro delle successioni: di solito inclusa, ma alcuni tribunali addebitano un supplemento.
- Autentiche extra per banche, datori di lavoro, istituti previdenziali: €16-32 cad.
- Traduzione dell'atto se il rinunciante risiede all'estero: traduttore + asseverazione a parte.
- Bolli su copie estratte successivamente: €16 cad.
Se in più persone rinunciano, i costi si sommano
La rinuncia è un atto personale. Tre fratelli che rinunciano firmano tre atti separati e pagano tre volte: circa €786-834 in cancelleria, €1.458-2.646 dal notaio. Non esiste tariffa famiglia.
Se i chiamati successivi rinunciano a cascata, ogni atto costa separatamente. Subentrano prima i nipoti per rappresentazione; se rinunciano anche loro, si arriva fino ai collaterali (fratelli, nipoti, cugini del defunto), e in extremis alla devoluzione allo Stato. Una famiglia con 3 figli + 6 nipoti che rinunciano tutti genera 9 atti, per un cumulato tipico di €2.400-2.500 in cancelleria. In questi scenari il gratuito patrocinio, per chi rientra nella soglia, riduce drasticamente l'onere.
Se il dubbio è "rinuncio oppure accetto con beneficio d'inventario?", l'alternativa ha costi più alti (€200-500 cancelleria, €500-1.500 dal notaio con perito) perché richiede l'inventario. Confronto puntuale nella guida al beneficio d'inventario. La rinuncia per minori aggiunge la procedura davanti al giudice tutelare: vedi la guida successione minorenni.
La rinuncia è atto civile (cioè regolato dal Codice Civile, riguarda la posizione di erede); la dichiarazione di successione è adempimento fiscale all'Agenzia delle Entrate (riguarda le imposte). Sono pratiche diverse su binari paralleli: chi rinuncia non presenta la dichiarazione, e i 12 mesi fiscali non lo riguardano. Per il costo complessivo del caso "accetto" vedi la guida al costo della successione.
L'alternativa: l'accettazione con beneficio d'inventario
La rinuncia non è l'unica risposta a un'eredità dubbia. Il Codice civile prevede una terza via tra accettazione pura e rinuncia: l'accettazione con beneficio d'inventario. Chi accetta con beneficio entra come erede, riceve i beni, ma la sua responsabilità per i debiti del defunto è limitata al valore dei beni ricevuti. I due patrimoni — personale e ereditato — restano separati: i creditori del defunto non possono aggredire conto, casa o stipendio del beneficiato.
| Scelta | Effetto su debiti | Quando conviene |
|---|---|---|
| Accettazione pura | Risponde con il proprio patrimonio personale, oltre i beni ereditati (responsabilità anche oltre il valore dell'eredità) | Patrimonio netto positivo e trasparente, debiti noti e coperti dai beni |
| Rinuncia all'eredità | Nessuna responsabilità, ma niente beni | Debiti sicuramente superiori ai beni, fideiussioni pendenti, scenario chiaramente passivo |
| Beneficio d'inventario | Risponde solo nei limiti del valore dei beni ricevuti | Debiti incerti, patrimonio complesso, attività aziendale del defunto da chiarire |
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Quando conviene il beneficio rispetto alla rinuncia: il beneficio è la scelta giusta quando il quadro non è chiaro — il defunto aveva un'attività, conti in più banche, forse un mutuo, forse no. Rinunciando si elimina il dubbio ma si perdono anche i beni; con il beneficio si entra, si inventaria, e solo se dall'inventario emergono più debiti che beni la responsabilità resta contenuta nel valore degli attivi. È la via prudenziale per scenari ambigui.
La procedura è più complessa della rinuncia — richiede dichiarazione davanti a notaio o cancelliere, redazione dell'inventario nelle forme del codice di procedura civile e termini stretti in caso di possesso dei beni. Per matrice decisionale, procedura passo-passo, termini speciali per i minori e confronto numerico sui costi vedi la guida accettazione con beneficio d'inventario. Per un confronto decisionale rinuncia vs beneficio vs accettazione pura vedi anche conviene rinunciare all'eredità?.
Le domande più frequenti sulla rinuncia all'eredità
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Fonti
- Codice Civile, artt. 519-527 — Rinuncia all'eredità(1942-03-16)
- Codice Civile, artt. 480-481 — Prescrizione e actio interrogatoria(1942-03-16)
- Codice Civile, art. 485 — Chiamato nel possesso di beni ereditari(1942-03-16)
- Codice Civile, artt. 467-469 — Rappresentazione(1942-03-16)
- Codice Civile, art. 586 — Devoluzione allo Stato(1942-03-16)
- D.P.R. 115/2002 — Testo Unico Spese di Giustizia (contributo unificato art. 13; gratuito patrocinio artt. 74-89)(2002-05-30)
- D.P.R. 131/1986 — Testo Unico Imposta di Registro (art. 3 + Tariffa Parte I art. 11)(1986-04-26)
- D.P.R. 642/1972 — Disciplina dell'imposta di bollo(1972-10-26)
- D.Lgs. 346/1990 art. 28 c.5 — Soggetti obbligati alla dichiarazione (esclusione rinunciante)(1990-10-31)