Legittima e legittimari: quote di riserva e azione di riduzione — 2026
Quota di legittima: chi sono i legittimari, tabella delle quote di riserva per ogni scenario, differenza con eredi legittimi, azione di riduzione 10 anni.
Cos'è la quota di legittima e chi sono i legittimari?
La quota di legittima è la fetta di eredità che la legge riserva obbligatoriamente al coniuge, ai figli e — se non ci sono figli — agli ascendenti, anche contro la volontà del testatore. Queste persone si chiamano legittimari e sono cosa diversa dagli eredi legittimi, che vengono chiamati per legge solo quando manca il testamento.
Le quote di riserva più frequenti:
- Solo coniuge: metà (50%) al coniuge.
- Solo 1 figlio: metà (50%) al figlio.
- Solo più figli: due terzi (66,6%) in parti uguali.
- Coniuge + 1 figlio: un terzo (33,3%) a testa.
- Coniuge + 2 o più figli: un quarto (25%) al coniuge, metà (50%) ai figli.
Se un testamento o una donazione violano la legittima, il legittimario può esercitare l'azione di riduzione entro 10 anni dall'apertura della successione. Dal 2016 la legge sulle unioni civili parifica al coniuge la parte dell'unione civile; i conviventi non sposati non sono legittimari.
(Fonte: Codice Civile artt. 536-564 + L. 20 maggio 2016 n. 76)Cos'è la legittima e perché esiste
La legittima è una fetta di eredità che la legge riserva obbligatoriamente ad alcuni familiari stretti. Sono il coniuge, i figli e — solo se non ci sono figli — gli ascendenti, cioè i genitori e i nonni del defunto. È un limite alla libertà del testatore: vale anche se il testamento dice il contrario, anche se il defunto ha fatto donazioni in vita.
Il punto di equilibrio è scritto nel Codice Civile del 1942. Da una parte la libertà del testatore di destinare i propri beni a chi vuole. Dall'altra la tutela della famiglia come nucleo di solidarietà economica. Da un lato il defunto può decidere; dall'altro alcune persone non possono essere lasciate a mani vuote. (Fonte: Cod. Civ. art. 536 — Legittimari · aggiornato al 1942-03-16) Dal 2016 la legge sulle unioni civili parifica al coniuge la parte dell'unione civile; i conviventi non sposati no.
La legittima è un limite, non una regola positiva di devoluzione. Non dice "tutto il patrimonio va alla famiglia stretta": dice "una certa quota non può essere sottratta". La parte restante si chiama disponibile e il defunto può destinarla a chiunque — un amico, un'istituzione, un figlio preferito — con testamento o donazione. Se la disponibile è stata superata, il legittimario può recuperare il mancante con uno strumento dedicato: l'azione di riduzione.
Capire questa architettura toglie di mezzo due credenze opposte e simmetriche. La prima: "ho fatto testamento, faccio quello che voglio con i miei soldi". La seconda: "senza testamento i figli non hanno nulla in mano". Né l'una né l'altra è vera. Il testamento può ridurre la quota dei familiari stretti ma non azzerarla. La tutela dei legittimari opera automaticamente, senza bisogno di passaggi particolari.
La legittima è un istituto civile: dice quanto spetta per legge ai familiari stretti. Le franchigie dell'imposta di successione — €1 milione per coniuge e figli, €100.000 per fratelli — sono un istituto fiscale che dice quanto non si paga di imposta. Sono cose diverse, vivono su piani separati. Per la parte fiscale vedi le franchigie dell'imposta di successione e la dichiarazione di successione. Sul versante civile, il riferimento è la guida all'eredità in Italia.
Che differenza c'è tra eredi legittimi e legittimari?
Sono due categorie giuridiche distinte, anche se le parole si somigliano. Gli eredi legittimi vengono chiamati per legge solo quando manca un testamento valido. I legittimari hanno una quota riservata sempre, anche con un testamento che dice il contrario. È la confusione terminologica più diffusa, e anche la più costosa. Porta a credere di essere stati esclusi quando non lo si è. O di essere protetti quando non lo si è.
| Eredi legittimi | Legittimari | |
|---|---|---|
| Concetto | Chi è chiamato a succedere per legge quando manca, in tutto o in parte, un testamento valido. | Chi ha per legge una quota riservata di eredità, intangibile anche con testamento o donazioni in vita. |
| Fonte normativa | Articoli 565-586 del Codice Civile (successione senza testamento). | Articoli 536-564 del Codice Civile (tutela dei legittimari, quota di riserva). |
| Quando si applicano | Solo in assenza di testamento, o quando il testamento non dispone dell'intero patrimonio. | Sempre, anche in presenza di testamento e anche in presenza di donazioni fatte in vita dal defunto. |
| Chi include | Coniuge, figli, ascendenti, fratelli e sorelle, parenti fino al sesto grado, in mancanza lo Stato. | Solo coniuge, figli (con discendenti in rappresentazione), ascendenti se non ci sono figli. |
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La differenza pratica si vede con due casi speculari. Se muore una persona senza testamento, lasciando moglie, due figli e un fratello, eredi legittimi sono moglie e figli. Il fratello è escluso dalla presenza di discendenti più prossimi. Se la stessa persona muore con un testamento che lascia tutto al fratello, moglie e figli non sono eredi testamentari ma restano legittimari. Possono agire per ottenere la quota di riserva che il testamento ha violato.
Per il caso senza testamento, la trattazione dedicata è nella guida a chi eredita senza testamento. Lì trovi le 6 famiglie tipo e le quote di legge. Qui restiamo sul concetto di legittima e sui numeri delle quote di riserva.
Chi sono i legittimari e in che ordine
Le categorie possibili sono tre: coniuge, figli, ascendenti (cioè genitori e nonni del defunto). Non concorrono mai tutte e tre insieme: l'ordine dipende dalla composizione familiare al momento della morte.
Coniuge. È legittimario in ogni caso in cui il matrimonio era ancora in essere al momento della morte. Il coniuge separato senza addebito mantiene la posizione di legittimario. Il coniuge separato con colpa riconosciuta dal giudice (in legge si chiama "addebito") la perde. Il divorziato non è più legittimario, salvo profili specifici di assegno vitalizio fuori scope qui. Il coniuge ha anche, in aggiunta alla quota numerica, il diritto di restare a vivere nella casa di famiglia per tutta la vita. La legge lo chiama "diritto di abitazione". Vale se la casa era di proprietà del defunto o in comunione fra i coniugi. Per i dettagli vedi i diritti del coniuge nella successione.
Figli. Sono legittimari in ogni caso, senza distinzioni. La riforma del 2013 ha definitivamente parificato tutti i figli: nati dentro e fuori il matrimonio, adottivi (adozione piena), riconosciuti. Hanno la stessa quota di riserva. Se un figlio è morto prima del genitore, al suo posto subentrano i suoi discendenti (nipoti, pronipoti) per rappresentazione. Ricevono la stessa quota che sarebbe spettata al figlio.
Ascendenti. Sono legittimari solo in assenza di figli (o di loro discendenti per rappresentazione). Se il defunto ha figli viventi, i genitori e i nonni non hanno quota di riserva. Se invece non ci sono figli, gli ascendenti subentrano come legittimari con una quota inferiore a quella che sarebbe spettata a un figlio.
Parte dell'unione civile. Dal 2016 la legge sulle unioni civili estende alla parte dell'unione civile tutte le disposizioni che fanno riferimento al matrimonio o ai coniugi. La parificazione opera automaticamente per tutte le unioni civili costituite davanti all'ufficiale di stato civile. Include la posizione di legittimario, la quota di riserva e i diritti di abitazione. La parte dell'unione civile, ai fini della legittima, è equivalente al coniuge.
Convivente di fatto. Il convivente non sposato e non unito civilmente non è legittimario. La legge sulle unioni civili gli riconosce solo diritti minimi sulla casa comune. Può continuare a viverci per un periodo limitato dopo la morte del partner. Ma non ha quota di riserva sul patrimonio. È uno dei punti su cui la lettura distratta delle norme genera errori: "convivente" e "parte dell'unione civile" non sono la stessa cosa.
Fratelli, sorelle, zii, cugini, amici, enti. Non sono legittimari. Possono essere chiamati all'eredità come eredi legittimi in assenza di testamento, se non ci sono parenti più prossimi. Oppure come eredi testamentari se il testamento li indica. Ma nessuna quota è protetta dalla legge per loro.
Quanto spetta a ciascun legittimario
Le quote di riserva variano in base a chi c'è in famiglia. Il coniuge da solo riceve metà (50%) del patrimonio. Un figlio solo riceve metà (50%). Più figli ricevono due terzi (66,6%) in parti uguali. Quando coniuge e figli concorrono, le due quote si sommano e crescono fino a tre quarti (75%) del patrimonio. La parte restante è la disponibile, che il defunto può destinare a chiunque.
La tabella raccoglie le combinazioni più frequenti tra famiglie italiane. Le percentuali si calcolano sull'asse netto, cioè l'attivo meno i debiti documentati, dopo l'eventuale somma fittizia delle donazioni fatte in vita (vedi più avanti).
| Scenario familiare | Coniuge | Figli (totale) | Ascendenti | Disponibile |
|---|---|---|---|---|
| Solo coniuge | 50% | — | — | 50% |
| Solo 1 figlio | — | 50% | — | 50% |
| Solo 2 o più figli | — | 66,6% | — | 33,3% |
| Solo ascendenti (senza figli, senza coniuge) | — | — | 33,3% | 66,6% |
| Coniuge + 1 figlio | 33,3% | 33,3% | — | 33,3% |
| Coniuge + 2 o più figli | 25% | 50% | — | 25% |
| Coniuge + ascendenti (senza figli) | 50% | — | 25% | 25% |
| Figlio unico + nipoti da figlio premorto | — | 50% (per stirpe) | — | 50% |
| 2 figli + nipoti da terzo figlio premorto | — | 66,6% (per stirpe) | — | 33,3% |
| Convivente non sposato (qualunque famiglia) | 0 | come negli scenari sopra | come negli scenari sopra | nessuna riserva al convivente |
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Note di lettura della tabella:
- Le quote dei figli si dividono in parti uguali fra tutti i figli viventi. Se ce ne sono due e la quota di riserva complessiva è metà (50%), ciascuno prende un quarto (25%). Con tre figli e quota due terzi (66,6%), ciascuno prende circa il 22,2%. La frazione si divide sempre per il numero dei figli.
- Le righe con "per stirpe" si applicano quando un figlio è morto prima del genitore. La sua quota va ai suoi discendenti, cioè i nipoti del defunto, divisa fra loro in parti uguali.
- Le righe del coniuge si applicano identiche alla parte dell'unione civile costituita davanti all'ufficiale di stato civile.
- Quando coniuge e figli concorrono, le due quote di riserva si sommano. Con un figlio la legittima totale è due terzi (66,6%) e la disponibile un terzo (33,3%). Con due o più figli la legittima totale sale a tre quarti (75%) e la disponibile scende a un quarto (25%).
Questa pagina copre il concetto di riserva: chi è legittimario e quanto gli spetta in ogni configurazione familiare. Per il metodo di calcolo passo-passo vedi la guida al calcolo delle quote ereditarie. Lì trovi la ricostruzione della massa con donazioni pregresse, la collazione, la divisione fra coeredi.
Come funziona la legittima in 3 esempi numerici
Tre famiglie tipo, tre esiti diversi: legittima rispettata, lesione recuperabile, diseredazione di fatto. I numeri usano l'asse netto, cioè l'attivo meno i debiti documentati. Tutti i casi sono a fini illustrativi.
Esempio 1 — Legittima rispettata. Tizio muore lasciando moglie e 2 figli. Asse netto €600.000. Per testamento lascia €150.000 al nipote, il resto agli eredi di legge.
- Quote di legittima: coniuge €600.000 × 25% = €150.000; figli totale €600.000 × 50% = €300.000 (cioè €150.000 ciascuno); disponibile €600.000 × 25% = €150.000.
- Lascito al nipote: €150.000, esattamente nei limiti della disponibile.
- Esito: legittima rispettata, nessuna azione di riduzione possibile.
Esempio 2 — Lesione di legittima con donazione pregressa. Tizio muore lasciando moglie e 2 figli (Caio e Sempronio). Asse alla morte €400.000. Cinque anni prima Tizio aveva donato €200.000 a Caio. Nessun testamento.
- Calcolo della massa per la legittima (con riunione fittizia, vedi sotto): €400.000 + €200.000 di donazione = €600.000.
- Quote di legittima sulla massa: coniuge €150.000; ogni figlio €150.000.
- Quote senza testamento sull'asse alla morte: coniuge €133.333 (33,3%); figli €266.666 (66,6%) cioè €133.333 ciascuno.
- Verifica: Caio ha €133.333 + €200.000 di donazione = €333.333 (sopra la sua legittima). Il coniuge ha €133.333 e Sempronio €133.333 — entrambi sotto la propria legittima di €150.000.
- Esito: lesione di €16.667 a testa per il coniuge e Sempronio. Possono agire in riduzione contro la donazione a Caio per recuperare la differenza.
Esempio 3 — Diseredazione di fatto via testamento integrale a terzo. Tizio muore lasciando moglie e 1 figlio. Asse netto €300.000. Testamento: tutto il patrimonio a un'associazione benefica.
- Quote di legittima: coniuge €300.000 × 33,3% = €100.000; figlio €300.000 × 33,3% = €100.000; disponibile €300.000 × 33,3% = €100.000.
- Lesione: il testamento ha destinato all'associazione anche i €200.000 di legittima riservati a moglie e figlio.
- Azione di riduzione: moglie e figlio possono chiedere al tribunale di ridurre il lascito. Recuperano €100.000 a testa. All'associazione resta €100.000, la quota disponibile.
- Tempi: 10 anni dall'apertura della successione. Il primo grado di giudizio dura tipicamente 2-5 anni.
I tre esempi mostrano la stessa architettura di calcolo. Si determina la massa di riferimento. Si applica la frazione di legittima per ogni legittimario presente. Si confronta con quanto effettivamente ricevuto. Si misura la lesione, se c'è. E si valuta l'azione di riduzione. Per casi con donazioni indirette, comunione legale, famiglie ricomposte o testamenti complessi serve la consulenza di un avvocato civilista o di un notaio. I numeri sopra sono il binario di partenza, non il caso concreto.
Cosa succede se il testamento viola la legittima
La lesione della legittima si verifica quando il testatore ha destinato a terzi una parte del patrimonio superiore alla quota disponibile. Conta sia il testamento sia le donazioni fatte in vita. Conta anche se la sproporzione riguarda alcuni legittimari rispetto ad altri. Il legittimario leso non si trova automaticamente senza nulla: la legge gli riconosce uno strumento per ricomporre la quota che gli spetta.
Il calcolo della lesione non si fa guardando solo a quello che c'è al momento della morte. Il Codice Civile impone la riunione fittizia: cioè un calcolo contabile che somma all'asse alla morte le donazioni fatte in vita dal defunto. Si forma una massa ideale in tre passi. Si parte dai beni del defunto al momento della morte. Si sottraggono i debiti. Si aggiunge, fittiziamente, il valore delle donazioni fatte in vita. (Fonte: Cod. Civ. art. 556 — Determinazione della porzione disponibile · aggiornato al 1942-03-16) Su questa massa fittizia si calcolano le quote di legittima e di disponibile. Si confronta poi quanto il legittimario riceve davvero, tra beni ereditari e donazioni in vita. Se è inferiore alla quota di riserva sulla massa fittizia, la legittima è stata lesa.
Importante: il testatore non può imporre pesi, condizioni o limiti sulla quota di legittima. Se il testamento dice "lascio la legittima a mia figlia, ma solo a condizione che…" oppure "con l'obbligo di…", il vincolo si cancella. La condizione si considera come se non fosse stata scritta, per la parte che grava sulla legittima. La figlia riceve la sua quota libera da vincoli. È la protezione sostanziale più forte del sistema: la legittima deve arrivare al legittimario, e deve arrivare intatta.
La riunione fittizia tiene dentro tutto. Donazioni dirette. Donazioni indirette, per esempio l'intestazione di un immobile a un figlio con il prezzo pagato dal genitore. Donazioni di modico valore solo se eccedono la consuetudine.
Restano fuori tre cose. Le polizze vita con beneficiario designato (spettano al beneficiario fuori dall'asse). Il TFR pagato dal datore di lavoro agli eredi indicati. I beni che non sono mai entrati nel patrimonio del defunto. Sui confini fra donazione palese e atto a titolo oneroso simulato si concentra la maggior parte del contenzioso. La valutazione caso per caso è di un avvocato, non di un agente automatico.
Quando la lesione c'è davvero, il legittimario può attivare l'azione di riduzione. Davvero significa quando i numeri confermano la lesione, non quando uno si sente leso. È un istituto distinto da altri due. Dall'azione di nullità del testamento (che colpisce vizi di forma del documento). E dalla collazione (che opera nella divisione fra coeredi e segue regole proprie). Il metodo generale di calcolo, con esempi su donazioni e collazione, è nella guida alle quote ereditarie.
L'azione di riduzione: chi può farla, quando, come
L'azione di riduzione è il meccanismo con cui il legittimario leso recupera la quota di riserva violata da testamento o donazioni. La sua disciplina è negli articoli 553 e seguenti del Codice Civile. Il profilo che interessa qui è quello essenziale: chi può agire, entro quando, con quali effetti.
Chi può agire. Possono esercitare l'azione solo i legittimari lesi e i loro eredi o chi ha acquistato i loro diritti (in legge i cosiddetti "aventi causa"). (Fonte: Cod. Civ. art. 553 — Riduzione delle porzioni · aggiornato al 1942-03-16) Non possono agire i donatari, i legatari, né i creditori del defunto (salvo profili specifici). Il legittimario che agisce deve sottrarre alla sua quota quello che ha già ricevuto in vita per donazione dal defunto. È la regola dell'imputazione: in legge si chiama "imputazione ex se", cioè "a sé stesso". Va distinta dalla collazione, che è un meccanismo diverso e opera nella divisione fra coeredi. Per il dettaglio del metodo di calcolo passo-passo vedi la guida alle quote ereditarie.
Entro quando. Il termine è di 10 anni dall'apertura della successione, cioè dalla data della morte del defunto, in base alla regola generale della prescrizione ordinaria. Se nell'asse ereditario ci sono immobili che gli eredi apparenti hanno già venduto a terzi, la cosa si complica. In quel caso serve registrare pubblicamente la causa entro 5 anni dalla registrazione dell'acquisto del terzo. Oltre quel termine il terzo acquirente di buona fede a titolo oneroso resta protetto, anche se la sentenza accoglie la riduzione. Sono tecnicismi da valutare con un legale caso per caso.
Come. L'azione di riduzione è contenzioso civile. Si propone con citazione davanti al tribunale del luogo di apertura della successione, normalmente con l'assistenza di un avvocato civilista. I tempi tipici di un primo grado di giudizio vanno dai 2 ai 5 anni. Gli onorari legali variano in base al valore della causa e alla complessità: riunione fittizia, stime degli immobili, donazioni indirette. Non è un percorso breve né economico, e non sempre conviene: va pesato rispetto al valore realmente recuperabile.
Per dirla come sta: l'azione di riduzione esiste, funziona, è lo strumento con cui il sistema protegge la legittima violata. È però una causa civile, non una pratica burocratica. Non è automatica, non è gratuita, non è veloce. Se il caso sembra vertere su una lesione rilevante, la strada giusta è parlare con un avvocato civilista specializzato in successioni. Lesione rilevante significa una donazione preferenziale sostanziosa a un fratello, oppure un testamento che ha escluso un familiare da un patrimonio significativo. Non con un CAF, non con noi: questo percorso non lo copriamo, perché è contenzioso, non successione ordinaria.
Si può diseredare un legittimario?
No. Nel nostro ordinamento non è possibile diseredare un legittimario oltre la quota disponibile. Una clausola di diseredazione esplicita ("diseredo mio figlio X") è nulla per la parte che intacca la legittima. Il legittimario escluso resta legittimario e mantiene la sua quota di riserva. Se il testamento destina il patrimonio ad altri, può chiedere al giudice di recuperare quanto gli spetta con l'azione di riduzione. L'unica esclusione possibile resta nei limiti della disponibile.
La domanda arriva spesso, in due versioni opposte: "mio padre vuole diseredarmi, cosa posso fare?" oppure "voglio diseredare un figlio, come si fa?". Le risposte vanno nella stessa direzione, perché il sistema italiano protegge il legittimario in entrambi i casi.
Esistono due eccezioni a questa regola. La prima è l'indegnità, cioè l'esclusione di chi ha commesso atti gravi contro il defunto (omicidio, calunnia grave, attentato alla libertà testamentaria). Serve una pronuncia del giudice e i casi sono tassativi. La seconda è il dibattito europeo. Nel 2024 si è parlato di una sentenza CEDU che ha toccato il tema della libertà testamentaria rispetto alla diseredazione. Non ha modificato la disciplina italiana. In Italia la diseredazione di un legittimario resta nulla oltre la disponibile, e l'azione di riduzione resta lo strumento di tutela.
Per chi si trova sul lato del legittimario escluso, la cornice pratica è la seguente.
| Cosa può fare il legittimario escluso | Cosa non può fare |
|---|---|
| Chiedere copia del testamento pubblicato e verificare che la quota di legittima sia rispettata. | Ottenere automaticamente la quota: serve un'azione legale se il testamento l'ha violata. |
| Richiedere la riunione fittizia con i notai sulle donazioni pregresse per capire se la lesione c'è davvero. | Agire oltre 10 anni dall'apertura della successione (prescrizione ordinaria). |
| Esercitare l'azione di riduzione davanti al tribunale con un avvocato civilista se la lesione è confermata. | Rinunciare in anticipo all'azione di riduzione finché è in vita il donante. |
| Accettare l'eredità con beneficio d'inventario in caso di dubbi sui debiti del defunto. | Trattare la diseredazione come definitiva: in Italia non lo è, sulla quota di riserva. |
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Per la domanda speculare — "voglio lasciare tutto a un solo figlio" — la risposta è che in Italia si può solo entro la disponibile. Oltre, la clausola è inefficace. Chi cerca un assetto patrimoniale più elastico ricorre a strumenti diversi. Il patto di famiglia è un accordo notarile per trasferire l'azienda o le quote societarie ai figli in vita. Tutti i legittimari devono dare il consenso. Le polizze vita con beneficiario designato vanno al beneficiario come diritto autonomo, fuori dall'asse ereditario. E poi ci sono le donazioni nei limiti della disponibile. Ognuno con i suoi limiti. È un tema da discutere con un notaio prima della morte, non dopo.
Quando la situazione è particolare
Alcuni assetti familiari complicano il calcolo della legittima senza modificarne la logica. La quota riservata resta intangibile; cambia il modo in cui si ricostruisce la massa o si individuano i beneficiari. In questi casi vale la pena vedere la guida dedicata prima di firmare qualunque documento.
- Eredi minorenni. Se un legittimario è minorenne, l'accettazione passa dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Per gli atti che superano l'ordinaria amministrazione serve il giudice tutelare. Il termine per l'inventario è anch'esso speciale. Vedi la guida alla successione per i minorenni.
- Donazioni indirette o atti simulati. Intestazioni di immobili a un figlio con il prezzo pagato dal genitore. Polizze vita con premio sproporzionato. Atti onerosi di facciata che mascherano una donazione. Rientrano nella riunione fittizia se sostanzialmente liberali. Il giudizio caso per caso è di un avvocato. Per il metodo di ricostruzione della massa vedi le quote ereditarie.
- Comunione legale dei beni fra i coniugi. Quando il defunto era sposato in comunione legale, il 50% del patrimonio comune è già del coniuge superstite e non entra nell'asse. Solo la quota del defunto si trasmette per successione. Per i diritti del coniuge in dettaglio vedi i diritti del coniuge nella successione.
- Convivente non sposato e non unito civilmente. Non è legittimario, non ha quota di riserva. Per tutelarlo patrimonialmente bisogna agire in vita: testamento entro la disponibile, polizze vita con beneficiario designato, donazioni. Vedi i diritti del coniuge nella successione per la disambiguazione fra coniuge, parte dell'unione civile e convivente di fatto.
- Famiglie ricomposte. Quando il defunto si è risposato e ha figli da matrimoni diversi, la quota del nuovo coniuge concorre con quelle di tutti i figli. Anche con i figli del primo matrimonio. I conflitti tipici sono matrigna o patrigno con i figli del primo letto e casa familiare contestata. Si gestiscono con la stessa logica della tabella sopra, ma con calcoli più complessi.
- Beni esteri. Per immobili o conti all'estero la legittima italiana non si applica automaticamente. Dipende dalla legge nazionale di chi muore e dal regolamento UE sulle successioni. Sul versante fiscale italiano c'è il quadro RW per i beni esteri.
Per ognuno di questi casi vale la stessa logica generale: la legittima resta intangibile, ma il calcolo si complica con donazioni o assetti speciali. Se il caso è importante per valore o per relazioni familiari conflittuali, parla con un avvocato civilista o un notaio prima di firmare qualunque cosa.
Domande frequenti sulla legittima e sui legittimari
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Fonti
- Codice Civile artt. 536-564 — Legittimari e quota di riserva(1942-03-16)
- Codice Civile art. 538 — Riserva a favore degli ascendenti(1942-03-16)
- Codice Civile art. 540 — Riserva e diritti del coniuge superstite(1942-03-16)
- Codice Civile art. 549 — Pesi e condizioni sulla quota di legittima(1942-03-16)
- Codice Civile art. 557 — Rinuncia all'azione di riduzione(1942-03-16)
- Codice Civile art. 2652 n. 7 — trascrizione domanda di riduzione(1942-03-16)
- Codice Civile art. 2946 — prescrizione ordinaria decennale(1942-03-16)
- L. 20 maggio 2016 n. 76 — Unioni civili (c.d. legge Cirinnà)(2016-05-20)
- D.Lgs. 154/2013 — parificazione figli(2013-12-28)