Beni esteri ereditati: quadro RW, IVIE e IVAFE — 2026
Hai ereditato conti, immobili, partecipazioni o cripto-attività all'estero? Gli obblighi dichiarativi in Italia: quadro RW, IVIE, IVAFE, sanzioni.
Cosa devo dichiarare in Italia se ho ereditato beni all'estero?
Quando si ereditano beni all'estero (conti, immobili, partecipazioni, cripto-attività), oltre alla dichiarazione di successione italiana scattano tre obblighi nuovi. Vivono nella dichiarazione dei redditi dell'anno di accettazione, non nella successione.
- **Quadro RW**: dichiarazione dei beni detenuti all'estero, da compilare nel Modello Redditi PF dell'anno successivo. Un rigo per ogni bene, con codice paese e valore al 31 dicembre.
- **IVIE**: imposta annuale sugli immobili esteri, aliquota 1,06%. Esenti le abitazioni principali non di lusso. Soglia minima di versamento €200.
- **IVAFE**: imposta annuale sulle attività finanziarie estere, 0,2% sui prodotti finanziari, €34,20 fissi sui conti correnti con giacenza media oltre €5.000. Dal 2023 estesa alle cripto-attività.
L'omessa compilazione del quadro RW comporta una sanzione dal 3% al 15% del valore non dichiarato, raddoppiata al 6-30% per i Paesi a fiscalità privilegiata.
(Fonte: D.L. 167/1990 art. 4 + D.L. 201/2011 art. 19 + L. 197/2022 + DM 04/05/1999)Cosa cambia quando il defunto aveva beni all'estero
I beni esteri del defunto residente in Italia entrano nella dichiarazione di successione italiana, perché lo Stato tassa il patrimonio mondiale del residente (Fonte: D.Lgs. 346/1990 art. 2 c.1). La pratica di successione italiana copre quindi tutto il patrimonio del defunto, beni esteri inclusi.
Il quadro RW, l'IVIE e l'IVAFE non sono parte della dichiarazione di successione. Sono adempimenti della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'accettazione, e vivono nel Modello Redditi PF (Persone Fisiche) di ciascun erede, non nella pratica di successione.
Tre obblighi separati, due dichiarazioni diverse.
| Adempimento | Dove vive | Scadenza | Chi lo compila |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di successione (include i beni esteri del defunto residente in Italia) | Portale telematico Agenzia delle Entrate | Entro 12 mesi dalla morte | Pratica Successione (servizio €199) |
| Quadro RW (monitoraggio dei beni esteri) | Modello Redditi PF dell'anno successivo all'accettazione | Termini ordinari del Modello Redditi PF | Commercialista o CAF |
| IVIE (imposta sugli immobili esteri) | Modello Redditi PF, sezione XVI | Termini ordinari IRPEF | Commercialista o CAF |
| IVAFE (imposta sulle attività finanziarie estere) | Modello Redditi PF, sezione XVI | Termini ordinari IRPEF | Commercialista o CAF |
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Per la cornice generale dell'imposta di successione italiana, vedi la guida sulle tasse di successione.
Cos'è il quadro RW e perché si compila
Il quadro RW è la sezione del Modello Redditi PF dove ogni residente italiano dichiara i beni detenuti all'estero. Serve all'Agenzia delle Entrate per il monitoraggio fiscale: l'obbligo di dichiarare al fisco l'esistenza di beni esteri, anche quando non producono reddito imponibile in Italia (Fonte: art. 4 D.L. 167/1990).
Si compila un rigo per ciascuna attività, indicando il codice paese di destinazione (IT=086, CH=071, FR=029, US=069, UK=031, DE=094 e così via), la tipologia del bene, il valore iniziale e finale dell'anno, la quota di possesso e i mesi di detenzione.
Il valore di riferimento è il saldo al 31 dicembre dell'anno. Per i conti correnti è il saldo di fine anno. Per i titoli è il valore di mercato al 31 dicembre. Per gli immobili è il valore di mercato estero o l'equivalente catastale del paese in cui si trovano. Per le cripto-attività è la quotazione al 31 dicembre sull'exchange di riferimento.
Quando ci sono più coeredi sul medesimo bene, ogni erede compila il proprio quadro RW per la propria quota. Tre coeredi pro-quota di un conto svizzero dichiarano un terzo del saldo ciascuno: nessuno dichiara il totale per gli altri.
Il quadro RW in sé non genera imposta: è un obbligo dichiarativo. La sua omissione, però, fa scattare le sanzioni più pesanti del sistema fiscale internazionale italiano, descritte nella sezione finale.
Quanto si paga sugli immobili esteri (IVIE)
L'IVIE è l'Imposta sul Valore degli Immobili Esteri: un'imposta annuale dell'1,06% sul valore degli immobili detenuti all'estero da residenti italiani (Fonte: art. 19 D.L. 201/2011 + L. 213/2023). L'aliquota corrente è in vigore dal 1° gennaio 2024 ed è confermata per il periodo d'imposta 2026.
La base imponibile è il costo risultante dall'atto di acquisto. In mancanza, il valore di mercato rilevabile nel paese in cui l'immobile si trova. Per gli immobili in Stati UE o SEE con scambio di informazioni è ammesso anche il valore catastale estero equivalente, se il paese di origine lo usa per finalità patrimoniali o reddituali.
Tre regole che riducono o azzerano l'imposta per chi eredita.
- Abitazione principale non di lusso esente: se l'immobile estero è l'abitazione principale dell'erede e non rientra nelle categorie di lusso, l'IVIE non è dovuta. Sulle abitazioni principali di lusso (categorie equivalenti a A/1, A/8, A/9 italiane) si applica un'aliquota ridotta dello 0,4%.
- Credito per imposta estera analoga: se nel paese estero è già stata pagata un'imposta patrimoniale di natura analoga all'IVIE, può essere scomputata dall'imposta italiana fino a concorrenza. Evita la doppia imposizione patrimoniale sullo stesso immobile.
- Soglia minima di versamento €200: se l'IVIE dovuta è inferiore a 200 euro non va versata. Resta però l'obbligo di compilare il rigo nel quadro RW.
L'IVIE si liquida nel Modello Redditi PF e si versa con F24, con le stesse scadenze dell'IRPEF (saldo a giugno e acconto a novembre). La conversione valutaria e la documentazione catastale estera sono passaggi tecnici che il commercialista gestisce in fase di compilazione.
Quanto si paga su conti, titoli e fondi esteri (IVAFE)
L'IVAFE è l'Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere: la patrimoniale annuale sui prodotti finanziari detenuti all'estero da residenti italiani (Fonte: art. 19 commi 18-23 D.L. 201/2011). È la sorella dell'IVIE per la parte finanziaria del patrimonio.
Le aliquote in vigore per il 2026:
- 0,2% sul valore al 31 dicembre per i prodotti finanziari: azioni, fondi comuni, titoli obbligazionari, quote di partecipazione, ETF esteri.
- €34,20 fissi per ciascun conto corrente o libretto estero con giacenza media annua superiore a €5.000. Sotto questa soglia l'IVAFE sul conto non è dovuta.
- 0,4% sulle attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, ai sensi della Legge di Bilancio 2024.
La giacenza media è il saldo medio annuale del conto: somma dei saldi giornalieri divisa per 365. È lo stesso parametro usato nell'ISEE. La soglia di €5.000 si applica al singolo rapporto: due conti separati da €4.000 ciascuno restano entrambi sotto soglia, anche se la somma supera i €5.000.
Anche per l'IVAFE vale il credito d'imposta per patrimoniali estere analoghe, e il versamento avviene con F24 negli stessi termini dell'IRPEF. Per la meccanica del modello F24 e i codici tributo, vedi la guida sull'F24 di successione.
Le cripto-attività ereditate dal 2023
Dal 1° gennaio 2023 le cripto-attività detenute da residenti italiani sono incluse nel quadro RW e soggette a IVAFE-cripto allo 0,2% sul valore al 31 dicembre (Fonte: L. 197/2022 artt. 126-147). Prima del 2023 il regime era in zona grigia: la Legge di Bilancio 2023 lo ha definito esplicitamente.
L'obbligo vale sia per cripto custodite presso un exchange estero (cioè una piattaforma di scambio cripto come Coinbase, Kraken, Binance), sia per wallet self-custody (un portafoglio digitale gestito direttamente dal proprietario, come MetaMask, Ledger, Trezor). Il parametro formale è la detenzione delle chiavi: non serve aver effettuato operazioni nell'anno.
Quando le cripto vengono ereditate emergono due problemi pratici.
- Prova della detenzione: per un wallet self-custody il controllo si dimostra con la disponibilità della seed phrase (la sequenza di parole che funziona da chiave di backup) o della chiave privata. Se il defunto non ha lasciato indicazione delle chiavi e l'erede non ha accesso al wallet, il bene è tecnicamente detenuto ma economicamente irraggiungibile. La situazione va segnalata al commercialista prima della compilazione del quadro RW: la prassi su questo scenario è ancora in formazione.
- Valore al 31 dicembre: la quotazione si prende dall'exchange di riferimento per la cripto specifica. Per i token poco liquidi serve documentare la fonte del prezzo: il commercialista può accettare una media ponderata fra due o tre exchange primari.
L'IVAFE-cripto è un'aliquota proporzionale pura sul valore: non si applica la soglia €5.000 dei conti correnti né l'importo fisso di €34,20. Le plusvalenze da cessione di cripto seguono un regime separato (imposta sostitutiva del 26% oltre la franchigia di €2.000) e non incidono sulla compilazione del quadro RW dell'anno di eredità in assenza di vendite.
Quando le sanzioni raddoppiano: i Paesi a fiscalità privilegiata
Per i beni detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata (la cosiddetta "black-list", cioè la lista nera dei Paesi a fiscalità agevolata) la sanzione per omessa compilazione del quadro RW raddoppia: dal 6% al 30% del valore non dichiarato, contro il 3-15% ordinario. Anche l'IVAFE sulle attività finanziarie sale allo 0,4%, il doppio dell'aliquota standard.
La lista è definita dal Decreto Ministeriale del 4 maggio 1999 e successivi aggiornamenti. Comprende tipicamente Paesi come Andorra, Bahamas, Emirati Arabi Uniti, Isole Cayman, Isole Vergini Britanniche, Liechtenstein, Monaco, Panama e San Marino. La lista cambia nel tempo: la verifica per l'anno specifico la fa il commercialista, sulla base del DM aggiornato.
La Svizzera ha posizione particolare. Dopo l'accordo di scambio automatico di informazioni in vigore dal 1° gennaio 2017, è stata rimossa da alcune liste nere ai fini del monitoraggio fiscale. Resta però in elenco per specifici regimi cantonali storicamente segnalati: un conto svizzero ereditato va comunque dichiarato in quadro RW, e la posizione black-list incide solo sull'entità della sanzione e sull'aliquota IVAFE applicabile.
Per i beni in Paesi black-list scatta anche il raddoppio dei termini di accertamento: l'Agenzia delle Entrate può contestare l'omissione fino a 10 anni indietro, invece dei 5 ordinari.
Come si compila il quadro RW: cosa serve prima dell'appuntamento
La compilazione effettiva del Modello Redditi PF resta al commercialista o al CAF. Per arrivare preparati, l'erede mette in fila quattro pezzi di informazione: l'elenco dei beni esteri ereditati (con codice paese, valuta, intermediario, data di accettazione); il valore al 31 dicembre dell'anno per ogni bene (saldo dei conti, valore di mercato degli immobili, quotazione delle cripto); la quota di possesso pro-rata se ci sono coeredi; le ricevute di eventuali imposte patrimoniali estere già pagate, da scomputare come credito d'imposta.
Con questi dati il commercialista compila il quadro RW (un rigo per ogni bene), calcola IVIE all'1,06% sugli immobili e IVAFE allo 0,2% sulle attività finanziarie, e prepara il modello F24 con i versamenti dell'anno.
Esempio pratico. Un erede riceve un conto svizzero con saldo €50.000 al 31 dicembre, un appartamento in Francia dal valore di €200.000 e 0,5 BTC quotati €40.000 al 31 dicembre. IVAFE conto: €34,20. IVIE immobile: €200.000 × 1,06% = €2.120. IVAFE-cripto: €40.000 × 0,2% = €80. Totale patrimoniali estere dell'anno: circa €2.234, da versare con F24. Valori esemplificativi: il calcolo puntuale lo rifà il commercialista con i dati reali.
Per la parte di successione italiana vera e propria, vedi la guida sull'autoliquidazione delle imposte di successione.
Quanto costa non dichiarare un bene estero
L'omessa compilazione del quadro RW è uno degli errori più costosi del sistema fiscale internazionale. Le sanzioni sono proporzionate al valore non dichiarato.
- Paesi non black-list: sanzione dal 3% al 15% del valore non dichiarato per ciascun anno di omissione.
- Paesi black-list: sanzione dal 6% al 30% del valore non dichiarato, con raddoppio dei termini di accertamento (fino a 10 anni invece di 5).
- Presunzione di reddito: per i beni in Paesi black-list scatta anche la presunzione che le somme non dichiarate siano redditi sottratti a tassazione, con l'imposta sul reddito che si somma alla sanzione sul monitoraggio.
Esiste una via d'uscita prima della contestazione: il ravvedimento operoso, cioè la regolarizzazione spontanea con sanzione ridotta. Funziona finché l'Agenzia delle Entrate non ha notificato l'accertamento. La riduzione dipende dal tempo trascorso rispetto alla scadenza originaria della dichiarazione: prima si regolarizza, maggiore è lo sconto sul minimo di legge. Le percentuali puntuali le calibra il commercialista sulla base dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
Quando un erede scopre tardi un bene del defunto all'estero (un conto emerso a mesi dal decesso, un wallet trovato fra le carte), il ravvedimento è la strada ordinaria: si regolarizza il quadro RW dell'anno di acquisizione prima che l'Agenzia delle Entrate intervenga, pagando sanzione ridotta più l'eventuale IVIE o IVAFE dovute.
Le domande che ci fanno più spesso
Ci occupiamo della dichiarazione di successione italiana
Il servizio €199 copre la dichiarazione di successione italiana, anche quando comprende beni all'estero (per i residenti in Italia la legge tassa il patrimonio mondiale). Quadro RW, IVIE e IVAFE nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo sono un passaggio separato, che resta al commercialista o al CAF: prepariamo il promemoria con i valori raccolti e i riferimenti normativi per portarlo a chi compilerà il Modello Redditi.
Fonti
- D.L. 167/1990 art. 4 — quadro RW e monitoraggio fiscale (convertito L. 227/1990)(1990-06-28)
- D.L. 201/2011 art. 19 — istituzione IVIE e IVAFE(2011-12-06)
- L. 213/2023 art. 1 c. 91 — aggiornamento aliquote IVIE e IVAFE(2023-12-30)
- L. 197/2022 artt. 126-147 — cripto-attività in quadro RW e IVAFE(2022-12-29)
- D.Lgs. 346/1990 art. 2 — territorialità imposta di successione(1990-10-31)
- DM 04/05/1999 — Paesi a fiscalità privilegiata(1999-05-04)