Conto cointestato in caso di morte: cosa succede e come si sblocca — 2026
Alla morte di un cointestatario la banca blocca solo la metà del defunto. Procedura di sblocco, firma disgiunta vs congiunta, presunzione superabile, tassazione.
Cosa succede al conto cointestato alla morte di uno dei titolari?
Alla morte di un cointestatario la banca blocca solo la quota del defunto, non l'intero rapporto. La legge presume metà (50%) per ciascuno, salvo prova contraria documentata — come confermato dalla Cassazione in una sentenza del 2014.
Cosa cambia in base al tipo di firma:
- Firma disgiunta: il cointestatario superstite continua a operare sulla metà (50%) propria — prelievi, bonifici, carta. La quota del defunto resta bloccata fino allo sblocco.
- Firma congiunta: blocco totale del rapporto fino alla liberazione.
La metà del defunto rientra nell'eredità e va dichiarata in dichiarazione di successione entro 12 mesi dal decesso. Lo sblocco operativo richiede 30-90 giorni dopo la presentazione della dichiarazione protocollata, variabili per banca. La maggior parte dei conti cointestati genitore-figlio resta sotto la franchigia di €1.000.000 e non paga imposta di successione.
(Fonte: Codice Civile art. 1298 + Cass. civ. sez. I 18387/2014 + D.Lgs. 123/2025 art. 130 c.2 lett. d (già art. 48 c.2 lett. d D.Lgs. 346/1990))Come funziona un conto cointestato (firma disgiunta, congiunta, mista)
Un conto cointestato è un rapporto bancario intestato a due o più persone con pari titolo sul saldo. La banca deve la somma a tutti i cointestatari in regime di solidarietà attiva, cioè ciascuno può chiedere l'intero. (Fonte: Codice Civile art. 1854 — conto corrente bancario cointestato · aggiornato al 1942-03-16)
Per la panoramica completa di cosa succede ai rapporti bancari dopo un decesso, vedi la guida ai rapporti bancari in successione. Se invece il conto era intestato al solo defunto, la procedura è diversa: vedi la guida al conto corrente del defunto.
La differenza che conta dopo la morte è il tipo di firma concordata in contratto.
- Firma disgiunta. Ogni cointestatario opera da solo — prelievi, bonifici, carta, home banking — senza la firma dell'altro. È la forma più diffusa tra coniugi e tra genitore e figlio adulto che gestisce il conto del genitore anziano.
- Firma congiunta. Ogni operazione richiede la firma di tutti i cointestatari. Si usa per tutela patrimoniale o tra soggetti non conviventi.
- Firma mista. Firma disgiunta sotto una soglia contrattuale (per esempio prelievi ordinari), firma congiunta per operazioni sopra soglia.
Alla comunicazione del decesso di un cointestatario, la banca applica il blocco previsto dalla legge sulle successioni solo sulla quota del defunto. Il rapporto resta aperto.
Cosa succede alla morte di un cointestatario
Alla notizia del decesso la banca produce due effetti operativi. Primo: identifica la quota del defunto — di norma metà (50%) — e la congela. Secondo: segnala la posizione all'Agenzia delle Entrate tramite l'Archivio dei Rapporti Finanziari, il canale informativo su cui l'AdE costruisce i controlli successori.
La presunzione del 50% ha fondamento civilistico, non bancario. Quando più persone sono obbligate in solido verso un unico creditore, la legge presume che le quote interne siano uguali fino a prova contraria. (Fonte: Codice Civile art. 1298 — presunzione di parità nelle obbligazioni solidali · aggiornato al 1942-03-16)
La banca applica questa regola al saldo del conto: metà di chi è in vita, metà di chi è morto. La metà del defunto entra nell'asse ereditario, cioè nei beni del defunto che passano agli eredi.
Cosa cambia davvero per il superstite nelle ore e nei giorni subito dopo dipende dal tipo di firma.
| Tipo di firma | Cosa fa la banca alla morte | Cosa può fare il superstite | Sblocco della metà del defunto |
|---|---|---|---|
| Firma disgiunta | Blocca solo la quota del defunto. Il rapporto resta aperto. | Opera sulla propria metà: prelievi, bonifici, carta, home banking. Non può toccare la metà del defunto. | 30-90 giorni dopo la dichiarazione protocollata |
| Firma congiunta | Blocco totale del rapporto. Nessuna operazione fino alla liberazione. | Nulla in autonomia. Riceve solo accrediti in entrata (stipendio, pensione), che restano congelati. | 30-90 giorni dopo la dichiarazione protocollata, liberazione dell'intero rapporto |
| Firma mista | Blocco parziale in base alla soglia contrattuale. | Operazioni ordinarie sulla propria metà consentite; operazioni sopra soglia bloccate. | Per fasce, come le due modalità corrispondenti |
Scorri per vedere tutta la tabella →
Il fraintendimento più comune è credere che la divisione a metà sia automatica e definitiva. Non è così: il 50% è una presunzione operativa, non una sentenza. La Cassazione ha chiarito che si può superare con prova contraria.
La presunzione del 50% si può superare con prove documentate
La Cassazione civile ha stabilito da tempo che la presunzione di parità del 50% sul conto cointestato è superabile con prova contraria. (Fonte: Cass. civ. sez. I 8 agosto 2014 n. 18387 — presunzione 50% superabile con prova contraria · aggiornato al 2014-08-29)
In pratica: se i fondi sul conto provenivano in modo documentato da uno solo dei cointestatari, quel cointestatario o i suoi eredi possono dimostrarlo. La quota da considerare passa dal 50% standard a una percentuale diversa.
La prova si costruisce con elementi concreti:
- bonifici di accredito stipendio o pensione da una sola fonte
- versamenti documentati riconducibili a un solo titolare
- estratti conto storici della movimentazione reale
- scritture contabili private datate
- ricavi di vendita di beni personali del cointestatario
La giurisprudenza ammette anche presunzioni gravi, precise e concordanti. Non serve una ricevuta singola: basta un quadro documentale coerente.
Un esempio. Padre vedovo e figlia adulta aprono un cointestato a firma disgiunta per gestire pensione e spese del padre. Sul conto arrivano la pensione del padre dall'INPS e nient'altro. Alla morte del padre, la figlia ha titolo a dimostrare che il saldo proveniva interamente dal padre. La quota da includere nell'asse non è il 50%, ma tutto (100%).
Scenario inverso. Madre anziana e figlio che versa lo stipendio per aiutarla nelle spese. Alla morte della madre, il figlio può dimostrare che i versamenti erano suoi. La quota della madre era inferiore al 50%.
La prova si fa valere in due sedi.
In sede bancaria. Si presenta la documentazione insieme alla dichiarazione di successione e si chiede che la liberazione venga calcolata su una quota diversa dal 50%. Alcuni istituti accettano, altri rinviano alla liquidazione fiscale.
In sede civile. Si fa azione giudiziale tra eredi quando la divisione dell'asse è contestata. Richiede un avvocato civile, fuori dall'ambito di una pratica ordinaria.
Cosa il cointestatario superstite può continuare a fare
Se la firma è disgiunta, il superstite conserva piena operatività sulla sua metà. La legge lo dice in modo esplicito: i prelievi entro la quota propria del superstite non sono violazione del divieto di operazioni dopo la morte.
In pratica: il superstite paga le bollette in autoaddebito intestate a sé, usa la sua carta, fa i bonifici ordinari.
Attenzione al limite. "Propria quota parte" significa fino al 50% del saldo presente al momento del decesso, presumendo il 50% standard. Prelievi che sforino oltre la quota del superstite vanno restituiti all'asse, anche se servivano per pagare il funerale. Possono configurare responsabilità verso gli altri eredi. Se serve liquidità per le spese funerarie senza correre rischi, esiste un'eccezione dedicata: vedi la guida sulle spese funerarie.
Se la firma è congiunta, il superstite non può fare nulla in autonomia. Carta sospesa, home banking bloccato, bonifici in uscita impossibili. Gli accrediti in entrata continuano a confluire sul conto, ma restano congelati. L'unica via è accelerare la presentazione della dichiarazione di successione per arrivare prima alla liberazione. La liberazione è il momento in cui la banca rilascia la quota del defunto agli eredi.
Indipendentemente dal tipo di firma, la comunicazione del decesso fa partire il cronometro dell'istruttoria. Finché la banca non ne è informata, continua ad addebitare canoni e utenze come se nulla fosse.
Come si sblocca la metà del defunto (procedura)
Lo sblocco della metà del defunto richiede 4 passi e arriva in 30-90 giorni dopo la dichiarazione protocollata, variabili per banca. La matrice tempi-per-banca è nella guida al conto corrente del defunto. La procedura è la stessa in firma disgiunta e in firma congiunta. La differenza è che con firma congiunta la liberazione riapre anche l'operatività sulla quota del superstite.
Passo 1 — Atto di morte e atto notorio in banca. Il superstite porta in filiale (o invia via PEC) il certificato di morte e l'atto notorio. L'atto notorio è il documento che certifica chi sono gli eredi del defunto. In alternativa molte banche accettano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dagli eredi davanti al funzionario.
Passo 2 — Dichiarazione di successione protocollata. Serve la ricevuta telematica dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione presentata entro 12 mesi dal decesso. La protocollata è la ricevuta di avvenuto deposito. Alcune banche accettano un'autodichiarazione iniziale per aprire l'istruttoria, ma la liberazione definitiva richiede la protocollata.
Passo 3 — La banca libera la quota del defunto. Entro 30-90 giorni la banca accredita la quota del defunto sugli IBAN indicati dagli eredi. La quota è di norma il 50%, salvo prova contraria riconosciuta. L'accredito è in proporzione alle quote ereditarie di ciascuno. Il superstite mantiene intatta la propria metà.
Passo 4 — Firma di liberazione ed eventuale estinzione. Il cointestato può essere estinto, con la quota del superstite trasferita su un conto individuale. Oppure può essere mantenuto come rapporto ordinario, con la sola quota del superstite o riaperto tra gli eredi rimasti.
I documenti richiesti nella pratica standard sono questi.
| Documento | Dove si ottiene |
|---|---|
| Certificato di morte | Comune di decesso (ufficio stato civile) |
| Atto notorio o dichiarazione sostitutiva | Comune, notaio, o reso dagli eredi davanti al funzionario di banca |
| Dichiarazione di successione protocollata (ricevuta telematica) | Agenzia delle Entrate (protocollo post-invio) |
| Codici fiscali e documenti di identità degli eredi | Documenti personali |
| IBAN degli eredi per accredito proporzionale | Forniti dagli eredi alla banca |
Scorri per vedere tutta la tabella →
Quando la situazione è particolare
Coniuge superstite con figli, cointestato con minorenne, firma mista e cointestato tra fratelli cambiano i tempi o i soggetti coinvolti.
Coniuge superstite con più eredi (figli). Il coniuge è insieme cointestatario del conto e uno degli eredi del defunto. La sua metà resta sua per cointestazione. La metà del defunto si divide tra coniuge e figli secondo le quote di legge o del testamento. La liberazione avviene in proporzione su più IBAN. Per il calcolo, vedi la guida alle quote ereditarie.
Cointestato con minorenne. Se un cointestatario è minorenne, di solito il figlio del defunto, l'accesso alle somme richiede l'autorizzazione del giudice tutelare. Serve un avvocato o un notaio per l'istanza. Va attivata in parallelo alla dichiarazione di successione, altrimenti la banca tiene tutto fermo. (Fonte: Codice Civile art. 320 — rappresentanza dei genitori per il minore · aggiornato al 1942-03-16)
Firma mista. La liberazione segue le regole contrattuali. La quota del superstite si sblocca come in disgiunta entro la soglia. Le operazioni sopra soglia restano vincolate come in congiunta. Conviene chiedere conferma scritta alla banca prima di fare affidamento sulla liquidità.
Cointestato tra fratelli o tra estranei. Le regole civilistiche sono le stesse: presunzione di metà (50%) superabile con prova contraria. Cambiano solo le aliquote di successione e le franchigie applicabili — vedi le aliquote per grado di parentela e le franchigie di successione.
Quanto si paga sulla metà del defunto
Sul piano fiscale la regola è netta. Solo la quota del defunto rientra nell'asse ereditario e va inclusa in dichiarazione di successione. Di norma è il 50%, oppure la quota diversa emersa dalla prova contraria.
La quota del superstite non è mai stata del defunto, salvo prova contraria inversa. Quindi non viene "ereditata" e non subisce passaggio fiscale.
| Voce | Rientra nell'asse ereditario? | Va in dichiarazione di successione? |
|---|---|---|
| Metà del defunto sul cointestato (presunzione di parità) | Sì | Sì |
| Quota del superstite sul cointestato | No | No |
| Metà del defunto modificata da prova contraria | Sì, nella quota determinata | Sì, nella quota determinata |
Scorri per vedere tutta la tabella →
La franchigia per grado decide quasi sempre l'imposta finale. Le franchigie sono €1.000.000 per coniuge e figli, €100.000 per fratelli, nessuna per altri gradi. Le aliquote sono 4% / 6% / 8% per grado di parentela. Per il dettaglio vedi le guide fiscali dedicate.
Nella pratica, la metà del defunto su un conto cointestato genitore-figlio resta quasi sempre sotto franchigia. L'imposta di successione sulla quota bancaria è spesso zero. Per lo scenario numerico completo, vedi la guida all'asse ereditario.
Sui tempi fiscali: la dichiarazione di successione va presentata entro 12 mesi dal decesso. Se la liquidità per pagare le imposte è solo sul conto cointestato, è prevista una via di svincolo anticipato mirato. Va richiesta con istanza motivata alla banca prima di presentare la dichiarazione.
Le domande che ci fanno più spesso
Conto cointestato e dichiarazione di successione: prepariamo noi tutta la pratica.
Un prezzo unico di €199. Lettera alla banca, dichiarazione di successione e coordinamento dello sblocco proporzionale per ogni erede. Le imposte di legge si pagano a parte e te le diciamo in anticipo. Rimborso entro 14 giorni senza domande.
Fonti
- Codice Civile art. 1298 — presunzione di parità nelle obbligazioni solidali(1942-03-16)
- Codice Civile art. 1854 — conto corrente bancario cointestato(1942-03-16)
- Cassazione Civile Sez. I sent. n. 18387/2014 — presunzione 50% superabile con prova contraria(2014-08-29)
- D.Lgs. 123/2025 art. 130 c.2 lett. d — firma disgiunta conto cointestato (già art. 48 c.2 lett. d D.Lgs. 346/1990)(2025-08-12)
- D.Lgs. 123/2025 art. 94 — base imponibile imposta di successione (già art. 8 D.Lgs. 346/1990)(2025-08-12)
- D.Lgs. 123/2025 art. 112 — termine 12 mesi per la dichiarazione di successione (già art. 31 D.Lgs. 346/1990)(2025-08-12)
- D.Lgs. 123/2025 art. 130 c.2 lett. b — svincolo anticipato per imposte ipotecaria, catastale e di bollo (già art. 48 c.2 lett. b D.Lgs. 346/1990)(2025-08-12)
- D.Lgs. 346/1990 art. 48 — riferimento storico per successioni aperte fino al 31/12/2025(1990-10-31)