Aliquote dell'imposta di successione: 4%, 6% e 8% per grado — 2026
Le tre aliquote dell'imposta di successione (4%, 6%, 8%) per grado di parentela, con franchigie collegate e riferimenti normativi aggiornati.
Quali sono le aliquote dell'imposta di successione?
L'imposta di successione si calcola con tre percentuali fisse, scelte in base al rapporto fra erede e defunto. Più stretto è il legame familiare, più bassa è l'aliquota e più alta è la franchigia.
- Coniuge e linea retta: 4% sulla parte oltre €1.000.000 a testa (figli, genitori, nipoti diretti, partner di unione civile).
- Fratelli e sorelle: 6% sulla parte oltre €100.000 a testa.
- Altri parenti fino al 4° grado e parenti acquisiti per matrimonio: 6% senza franchigia.
- Estranei e conviventi non sposati: 8% senza franchigia.
- Eredi con handicap grave: aliquota del loro grado di parentela, ma franchigia di €1.500.000 (legge 104).
Le percentuali sono invariate dal 2006. La riforma in vigore dal 2025 ha cambiato la procedura, non i numeri.
(Fonte: Codice delle Successioni (D.L. 262/2006 art. 2 c.48))Quali sono le 3 aliquote: 4%, 6% e 8%
Le aliquote dell'imposta di successione sono tre, applicate in base al rapporto fra erede e defunto. Più stretto è il legame familiare, più bassa è la percentuale.
È un'imposta proporzionale: c'è una sola percentuale fissa per ogni categoria di erede, non scaglioni come nell'IRPEF. La percentuale si moltiplica per la quota ereditata, una volta tolta la franchigia personale di chi eredita.
Le tre aliquote sono:
- 4% per coniuge, partner di unione civile e parenti in linea retta (figli, genitori, nonni, nipoti diretti).
- 6% per fratelli, sorelle, altri parenti fino al 4° grado e parenti acquisiti per matrimonio fino al 3° grado (suoceri, cognati, generi).
- 8% per estranei, parenti oltre il 4° grado e conviventi non sposati.
L'aliquota si applica per erede, non per successione. Se un padre lascia ai 3 figli, ognuno calcola la sua imposta sulla sua quota, con la sua franchigia personale di €1.000.000. Non c'è un'imposta unica sul patrimonio del defunto, divisa poi tra gli eredi.
Insieme all'imposta di successione, sugli immobili ereditati si pagano anche imposta ipotecaria e catastale (2% + 1% sul valore catastale). Sono tributi diversi, calcolati a parte. Per la mappa completa di tasse di successione, franchigie e altri tributi, vedi la guida di riferimento.
Chi paga quale aliquota: tabella per grado
Ecco la mappa di chi paga cosa, riga per riga, con la franchigia personale e il riferimento normativo in colonna dedicata.
| Grado di parentela | Aliquota | Franchigia per erede | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Coniuge | 4% | €1.000.000 | D.L. 262/2006 art. 2 c.48 lett. a |
| Partner di unione civile | 4% | €1.000.000 | L. 76/2016 art. 1 c.20-21 |
| Figli e nipoti diretti | 4% | €1.000.000 | D.L. 262/2006 art. 2 c.48 lett. a |
| Genitori e nonni | 4% | €1.000.000 | D.L. 262/2006 art. 2 c.48 lett. a |
| Fratelli e sorelle | 6% | €100.000 | D.L. 262/2006 art. 2 c.48 lett. b |
| Zii, cugini, nipoti indiretti (fino al 4° grado) | 6% | nessuna | D.L. 262/2006 art. 2 c.48 lett. c |
| Suoceri, cognati, generi (fino al 3° grado) | 6% | nessuna | D.L. 262/2006 art. 2 c.48 lett. c |
| Conviventi non sposati | 8% | nessuna | D.L. 262/2006 art. 2 c.48 lett. d |
| Estranei e parenti oltre il 4° grado | 8% | nessuna | D.L. 262/2006 art. 2 c.48 lett. d |
| Eredi con handicap grave (legge 104) | 4% / 6% / 8% per grado | €1.500.000 (sostituisce) | D.L. 262/2006 art. 2 c.49-bis |
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Alcune precisazioni che fanno la differenza nella pratica:
- Coniuge separato senza colpa riconosciuta dal giudice: conserva gli stessi diritti fiscali del coniuge non separato. Aliquota 4% e franchigia di €1.000.000.
- Partner di unione civile: equiparato al coniuge a tutti gli effetti fiscali, dalla legge sulle unioni civili del 2016. Il convivente non sposato no: paga l'8% senza franchigia, anche dopo decenni di vita comune. È una delle differenze fiscali più nette nel diritto italiano.
- Nipoti diretti: sono i figli di un figlio premorto del defunto. Entrano al posto del genitore già morto (rappresentazione), con aliquota 4% e franchigia di €1.000.000.
- Nipoti indiretti: sono i figli di fratelli o sorelle. Aliquota 6% e nessuna franchigia.
- Eredi con handicap grave: la franchigia di €1.500.000 sostituisce quella ordinaria, non si somma. Un figlio con handicap grave ha diritto a €1.500.000 di franchigia al posto di €1.000.000, non in aggiunta. Serve il verbale della legge 104 con indicazione di "gravità", allegato alla dichiarazione di successione.
Per le soglie esenti dettagliate per ogni grado di parentela, leggi franchigie dell'imposta di successione.
Come si calcola: dopo la franchigia, non sul totale
L'aliquota si applica solo sulla parte di eredità che supera la franchigia di ogni erede, non sul valore totale del patrimonio del defunto.
La formula è in 4 passi. Dal patrimonio del defunto si tolgono i debiti deducibili: mutui residui, imposte dovute, spese mediche e funerarie entro i limiti di legge. Da questo valore si dividono le quote per ogni erede. A ognuno si toglie la franchigia personale del suo grado. Quello che rimane è il valore tassabile, su cui si applica la percentuale del 4%, 6% o 8%. (Fonte: Testo Unico Successioni — base imponibile (D.Lgs. 346/1990 art. 8))
I debiti deducibili sono i debiti certi del defunto al momento della morte. Si sottraggono prima di dividere le quote, perché alleggeriscono il valore complessivo dell'eredità per tutti gli eredi insieme, non per uno solo.
La franchigia, invece, vale per beneficiario. Se due figli ereditano da un genitore, ognuno ha la propria franchigia di €1.000.000. Non si dividono: si sommano di fatto, perché ciascuno calcola la sua imposta sulla sua quota, con la franchigia piena.
È il punto che molte famiglie sbagliano. Si parte dal valore lordo del patrimonio e ci si spaventa vedendo un numero grande. In realtà ogni erede fa il suo conto a parte, con la franchigia piena. Un patrimonio da €1.500.000, una volta diviso fra 2 figli e tolti i debiti del defunto, può diventare quote da €400.000 a testa — ben dentro la franchigia, quindi imposta zero.
Quanto si paga in pratica: 4 esempi
Quattro casi tipici, con il conto dietro a ognuno. Caso 1 e 2: zero euro. Caso 3: €6.000. Caso 4: €16.000.
Caso 1 — Vedova, unica erede, patrimonio di €700.000. Il coniuge ha franchigia di €1.000.000. La quota di €700.000 è sotto la soglia. Imposta di successione: €0. Se nell'eredità c'è la casa, si pagano comunque ipotecaria (2%) e catastale (1%) sul valore catastale, ma non l'imposta di successione.
Caso 2 — Figlio con handicap grave (legge 104), unico erede, patrimonio di €1.300.000. Aliquota 4% (grado linea retta), franchigia speciale €1.500.000 (al posto di €1.000.000). La quota di €1.300.000 è sotto la soglia speciale. Imposta di successione: €0. La franchigia speciale legge 104 sostituisce quella ordinaria, non si somma. L'aliquota di parentela resta 4%, ma cambia la franchigia.
Caso 3 — Due fratelli eredi del fratello senza coniuge né figli, patrimonio di €400.000 diviso in 2 quote da €200.000. Ogni fratello ha franchigia di €100.000. Valore tassabile per erede: €200.000 − €100.000 = €100.000. Aliquota 6%. Imposta di successione: €6.000 per ognuno. È lo scenario fra fratelli, dove la franchigia bassa fa emergere l'imposta anche su patrimoni non elevati.
Caso 4 — Convivente non sposato, erede per testamento, riceve un appartamento da €200.000. Il convivente non è equiparato al coniuge: aliquota 8%, nessuna franchigia. Valore tassabile: €200.000. Imposta di successione: €16.000. Oltre a questa, sull'immobile si pagano ipotecaria al 2% e catastale all'1% sul valore catastale. È la differenza fiscale più netta fra unione civile (4% + €1.000.000 di franchigia) e convivenza non sposata (8% senza franchigia).
Per fare il calcolo sul tuo caso specifico, con i tuoi numeri e i tuoi eredi, vedi quanto costa una successione. Trovi il calcolatore completo e tre esempi numerici risolti passo per passo.
Cosa cambia dal 2025 (e cosa no)
La riforma del 2024 in vigore dal 1° gennaio 2025 ha cambiato la procedura della successione, non i numeri. Le tre aliquote (4%, 6%, 8%) e le franchigie (€1.000.000 / €100.000 / €1.500.000) sono rimaste identiche al 2006. (Fonte: D.Lgs. 139/2024 — riforma successioni e donazioni)
Cosa cambia dal 2025:
- Autoliquidazione: l'imposta di successione la calcoli e la versi tu con il modello F24 (codice tributo 1539), non più l'Agenzia delle Entrate con avviso. Hai 90 giorni di tempo dalla presentazione della dichiarazione.
- Esonero piccoli patrimoni: la soglia sotto cui non bisogna presentare la dichiarazione passa da €25.822,84 a €100.000. Vale solo se gli eredi sono coniuge o linea retta e nell'eredità non ci sono immobili.
- Cumulo abrogato: le donazioni che il defunto ha fatto a un erede in vita non si sommano più con la quota di successione. Resta in vigore solo il cumulo tra donante ed erede per le donazioni successive allo stesso beneficiario.
Il cumulo donante-erede invece resta in vigore: se un erede ha ricevuto donazioni dal defunto quando era in vita, quelle donazioni erodono la sua franchigia al momento della successione. Solo il cumulo tra eredi diversi (vecchio coacervo successorio) è stato cancellato dal 1° gennaio 2025. (Fonte: Testo Unico Successioni art. 57 — cumulo donante-erede)
Cosa non cambia:
- Le tre percentuali sono 4%, 6%, 8%.
- Le franchigie sono €1.000.000 (coniuge e linea retta), €100.000 (fratelli), €1.500.000 (handicap grave). Per gli altri gradi, nessuna franchigia.
Lo conferma senza ambiguità l'Agenzia delle Entrate nella sua circolare di aprile 2025. Gli articoli che ancora oggi parlano di aliquote al 4,6%, 7% o 9% sono contenuti pubblicati prima del chiarimento e non aggiornati. Il riferimento autoritativo resta il decreto del 2006, non toccato dalla riforma.
Per il versamento dell'imposta con il codice tributo 1539 e le scadenze, vedi F24 per l'imposta di successione. Per chi ha beni o eredi all'estero, i criteri di applicazione cambiano: ne parliamo in successione con beni esteri.
Le domande che ci fanno più spesso
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Fonti
- D.L. 262/2006, art. 2, c.48-49 — aliquote e franchigie imposta di successione(2006-11-29)
- D.Lgs. 346/1990 — Testo Unico Successioni e Donazioni(1990-10-31)
- Circolare Agenzia delle Entrate 3/E del 16 aprile 2025(2025-04-16)
- L. 104/1992 art. 3 c.3 — handicap grave(1992-02-05)
- L. 76/2016 — Regolamentazione unioni civili e convivenze di fatto(2016-05-20)
- D.Lgs. 139/2024 — Riforma imposte di successione e donazioni(2024-09-18)