Atto notorio per successione: cos'è e come si fa — 2026
L'atto di notorietà o la dichiarazione sostitutiva per la successione: chi sono gli eredi, dove richiederlo, modello commentato e costi a confronto.
Cos'è l'atto notorio per la successione e dove si fa?
L'atto notorio per la successione è un documento che dichiara chi sono gli eredi del defunto. Serve a banche, Conservatorie, Agenzia delle Entrate, PRA e altri enti per riconoscere la qualità di erede. Esistono tre forme, con costi e valore legale diversi.
- Atto notorio dal notaio o in cancelleria del tribunale: documento firmato davanti a un notaio o un cancelliere e a due testimoni. Costa €100-300 dal notaio, €100-200 in cancelleria. Lo richiedono le banche per importi sopra €100.000 e alcune Conservatorie per atti sugli immobili ereditati.
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: l'erede la firma da solo, in autocertificazione, sotto responsabilità penale per chi dichiara il falso. È gratuita e regolata dalla legge italiana sull'autocertificazione. È la forma più usata per la successione.
- Dichiarazione sostitutiva con firma autenticata: la stessa autocertificazione, ma con la firma autenticata in Comune o dal notaio. Costa €20-80, è il compromesso quando la banca accetta l'autocertificazione ma chiede la firma autenticata.
Cos'è l'atto notorio nella successione
L'atto notorio è il documento che attesta chi sono gli eredi di una persona morta. Lo richiedono banche, Conservatorie, Agenzia delle Entrate, PRA e altri enti prima di sbloccare il conto, fare la voltura della casa o intestare l'auto agli eredi. Non va confuso con la dichiarazione di successione, che è il documento fiscale presentato all'Agenzia delle Entrate: l'atto notorio è il documento civilistico che dichiara la qualità di erede.
Sotto questo nome convivono tre documenti diversi che la prassi italiana mescola continuamente. Distinguerli è il primo passo, perché i costi vanno da zero a trecento euro.
Il primo è l'atto di notorietà notarile, firmato davanti a un notaio o, in alternativa, in cancelleria del tribunale, alla presenza di due testimoni. È un atto pubblico — cioè un documento firmato davanti a un funzionario dello Stato, che ha valore di prova piena fino a querela di falso (un'azione legale specifica che si fa in tribunale per contestare un atto pubblico). (Fonte: Cod. Civ. art. 2700 — Efficacia probatoria dell'atto pubblico · aggiornato al 1942-03-16)
Il secondo è la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà — chiamata anche dichiarazione sostitutiva di notorietà o, semplicemente, autocertificazione. È un documento che l'erede compila e firma da solo, sotto responsabilità penale per chi dichiara il falso. Vale come scrittura privata: una dichiarazione firmata da una persona privata, senza la presenza di un funzionario pubblico. Costa zero ed è regolata dalla legge italiana sull'autocertificazione del 2000. (Fonte: DPR 445/2000 art. 47 — Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà · aggiornato al 2000-12-28)
Il terzo è la dichiarazione sostitutiva con firma autenticata: stesso documento gratuito, ma con la firma autenticata in Comune o dal notaio. L'autenticazione delle sottoscrizioni è la conferma da parte di un funzionario pubblico che la firma è davvero della persona indicata. Costa una marca da bollo e qualche euro di diritti.
Capire quale dei tre serve nel proprio caso dipende da chi lo chiede (banca, Comune, Conservatoria, AdE, PRA) e da quanto vale la pratica. La differenza pratica si misura in centinaia di euro e in giorni di attesa.
Le tre forme a confronto
Le tre forme hanno costi, tempi e valore probatorio diversi. Davanti a un giudice contano in modo diverso; davanti a una banca, in pratica, anche.
| Forma | Dove si fa | Costo | Valore legale |
|---|---|---|---|
| Atto di notorietà notarile | Studio notarile | €100-300 + bolli | Atto pubblico, prova piena fino a querela di falso |
| Atto di notorietà in cancelleria | Cancelleria del tribunale | €100-200 (bolli + diritti) | Atto pubblico, equivalente al notarile |
| Dichiarazione sostitutiva con firma autenticata | Comune o studio notarile | €20-30 (Comune); €30-80 (notaio) | Scrittura privata autenticata |
| Dichiarazione sostitutiva gratuita | Banca, Comune, Conservatoria | €0 | Scrittura privata sotto responsabilità penale |
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L'opzione cancelleria del tribunale è la meno conosciuta. Il cancelliere ha la competenza di ricevere atti di notorietà per una vecchia legge del 1923 mai abrogata. (Fonte: R.D. 2358/1923 artt. 1-2 — Competenza del cancelliere a ricevere atti di notorietà · aggiornato al 1923-09-09) Costa meno del notaio (tipicamente €100-200 contro €100-300) e produce lo stesso risultato giuridico: un atto pubblico. Non tutti i tribunali italiani offrono il servizio in modo continuativo — conviene chiamare prima la cancelleria di competenza.
I costi del notaio sono un range di prassi del mercato italiano 2024-2026, non una tariffa nazionale: dipendono dallo studio, dalla città e dalla complessità della successione (numero di eredi, presenza di testamento, eredi all'estero).
Chi lo accetta: la mappa per ente
Non tutti gli enti accettano la stessa forma. La differenza non è arbitraria: la legge italiana obbliga la pubblica amministrazione ad accettare l'autocertificazione gratuita, mentre lascia ai privati (banche, assicurazioni, gestori) la libertà di chiedere la forma che preferiscono. (Fonte: DPR 445/2000 art. 18 + art. 2 — Obbligo PA, libertà privati · aggiornato al 2000-12-28) Per questo la mappa di chi-accetta-cosa va divisa in due.
Privati: banche, assicurazioni, gestori
| Ente | Dichiarazione gratuita | Firma autenticata | Atto notorio |
|---|---|---|---|
| Banche grandi (Intesa, Unicredit, BPER, Poste) | Sì sotto €100.000 se firmata in filiale | Quasi sempre OK | Richiesto sopra €100.000 |
| Banche cooperative o piccole | Variabile | Sì | Spesso preferito anche sotto soglia |
| Compagnie assicurative (polizze vita) | Variabile per polizze piccole | Sì | Preferito per importi alti |
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La soglia €100.000 è una prassi rilevata sul mercato italiano, non una norma. È fissata dalle policy interne delle banche; ABI non pubblica linee guida vincolanti. Sopra quella cifra la maggior parte degli istituti chiede l'atto notorio dal notaio o quantomeno la firma autenticata. Sotto la cifra, di solito, basta la dichiarazione gratuita firmata in filiale.
Pubblica amministrazione
| Ente | Cosa accetta |
|---|---|
| Comune e segretario comunale | Dichiarazione gratuita sempre (obbligo PA) |
| Conservatoria dei registri immobiliari | Variabile per atti tecnici; per atti notarili successivi (vendita, ipoteca) di solito atto notorio |
| Agenzia delle Entrate (allegato dichiarazione di successione) | Dichiarazione gratuita |
| PRA / STA (voltura veicoli ereditati) | Variabile per STA; spesso preferiscono atto notorio |
| ASL, INPS, gestori utenze | Dichiarazione gratuita sempre |
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L'Agenzia delle Entrate non chiede l'atto notorio in modo trasversale: la dichiarazione sostitutiva è ammessa come allegato per attestare la qualità di erede quando i certificati pubblici non bastano. Per la procedura completa di filing vedi la guida alla dichiarazione di successione.
Per la voltura catastale, dal 12 gennaio 2026 la procedura è automatica via dichiarazione di successione telematica e l'atto notorio non è più richiesto come allegato indipendente nel caso ordinario. Resta richiesto da alcune Conservatorie per atti notarili successivi (vendita, ipoteca, accettazione tacita) e da alcuni Comuni per istanze cartacee fuori dal flusso web. Per il dettaglio operativo vedi la guida alla voltura catastale.
Per lo svincolo del conto del defunto, l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva è uno dei documenti standard richiesti dalle banche italiane. La procedura completa è descritta nella guida allo svincolo del conto corrente. Caso particolare: il conto cointestato segue regole proprie con presunzione 50% sulla quota del defunto.
Cosa contiene: il modello in nove punti
Indipendentemente dalla forma scelta — notarile, autenticata o gratuita — il contenuto del documento è quasi sempre lo stesso. Sono nove punti standard che la prassi notarile e bancaria considera completi.
- Intestazione — al destinatario (banca, Comune, Conservatoria, AdE, PRA) o al notaio o al cancelliere.
- Generalità del dichiarante — nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza dell'erede.
- Dati del defunto — nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, data e luogo di morte, ultimo domicilio.
- Stato civile e regime patrimoniale al decesso — celibe/nubile, sposato in comunione legale, sposato in separazione dei beni, divorziato, vedovo, unito civilmente.
- Presenza o assenza di testamento — se presente: estremi del notaio depositario, repertorio, data di pubblicazione.
- Elenco completo degli eredi — per ognuno: nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, grado di parentela, quota. Per capire chi eredita quando manca il testamento, vedi la guida alla successione senza testamento.
- Eventuali rinunciatari — chi ha rinunciato all'eredità (vedi la guida alla rinuncia) e le conseguenze sulle quote degli altri eredi.
- Eventuale beneficio d'inventario — accettare l'eredità senza rispondere dei debiti del defunto con il proprio patrimonio personale, vedi la guida al beneficio d'inventario.
- Dichiarazione finale — che non esistono altri eredi né altri testamenti.
In coda, la dichiarazione di responsabilità penale: chi compila la dichiarazione sostitutiva è consapevole che il falso costa una denuncia per falsità ideologica in atto pubblico commessa dal privato. È l'avvertimento che la legge italiana richiede e che la banca o l'ente leggono come garanzia. (Fonte: DPR 445/2000 art. 76 — Norme penali (falsità ideologica) · aggiornato al 2000-12-28)
I modelli editabili che si trovano online (PDF compilabili, Word) sono validi a condizione che contengano i nove punti sopra e l'avvertimento penale. Alcune banche e alcuni Comuni preferiscono il proprio modello prestampato — chiedere prima della firma evita la riscrittura.
Come si firma: le tre modalità
La legge italiana sull'autocertificazione prevede tre modi diversi per firmare la dichiarazione sostitutiva. Cambiano per costo, tempi e robustezza dell'autenticazione. (Fonte: DPR 445/2000 art. 21 c. 2 — Autenticazione delle sottoscrizioni · aggiornato al 2000-12-28)
Firma in presenza del funzionario ricevente. L'erede va in banca, in Comune o in Conservatoria, compila la dichiarazione e firma davanti al funzionario, esibendo il documento d'identità. Il funzionario verifica l'identità e accetta il documento. È la modalità più rapida — un appuntamento — ed è gratuita.
Firma fuori dall'ufficio con copia del documento d'identità. L'erede compila e firma la dichiarazione a casa, allegando una fotocopia del proprio documento d'identità in corso di validità. Consegna o invia la dichiarazione e la copia all'ente richiedente. È la modalità più comoda per chi è lontano dalla filiale o non può prendere appuntamenti, ed è gratuita. Le banche di solito la accettano per importi sotto la soglia di prassi.
Firma autenticata dal notaio o dal segretario comunale. L'erede va in Comune (gratuito o quasi) o dal notaio e firma davanti al funzionario, che autentica la sottoscrizione: certifica cioè che la firma è davvero della persona indicata. Costa una marca da bollo da €16 più diritti di segreteria €5-10 in Comune; €30-80 dal notaio. È il compromesso quando la banca accetta la dichiarazione gratuita ma chiede la firma autenticata.
La scelta della modalità non incide sul contenuto del documento — quello resta identico. Incide solo sulla forza probatoria della firma: se la banca o l'ente ha dubbi sull'identità di chi firma, la firma autenticata o l'atto pubblico rimuovono il dubbio.
Quanto è valido nel tempo
Il documento non ha una scadenza fissata dalla legge. La qualità di erede non scade: chi è erede oggi lo è per sempre. La dichiarazione sostitutiva fotografa fatti che restano veri (nascita, morte, parentela), non eventi che cambiano.
Alcune banche, però, applicano una prassi conservativa: chiedono che la dichiarazione sia datata entro 6 mesi dalla consegna, in analogia con i certificati anagrafici. Non è un obbligo legale, è una policy interna. Per Conservatoria e PRA, di solito, il limite temporale non si applica.
In caso di errore o omissione dopo la firma — per esempio: viene scoperto un erede dimenticato — si può presentare una dichiarazione integrativa, sia in forma sostitutiva sia in forma notarile a seconda di chi la richiede. La dichiarazione integrativa sostituisce la precedente per i fatti corretti.
Casi particolari
Alcune situazioni richiedono attenzioni in più. Vedere il proprio caso citato qui non è un blocco: è un segnale che esistono procedure specifiche, non sempre applicabili a tutti.
Eredi all'estero. Un erede residente in un Paese extra-UE deve firmare la dichiarazione davanti al consolato italiano del Paese di residenza, oppure davanti a un'autorità locale con apostille della Convenzione dell'Aja del 1961. Per i residenti UE le procedure sono spesso semplificate da accordi bilaterali. Chiamare prima il consolato di competenza evita viaggi inutili.
Eredi minorenni. Un erede minorenne non può firmare la dichiarazione: firma il rappresentante legale (di solito il genitore) con autorizzazione del giudice tutelare. Per i minorenni l'accettazione dell'eredità è sempre con beneficio d'inventario per legge — una protezione automatica contro i debiti del defunto. Per la procedura completa vedi la guida alla successione di un minorenne.
Testamento non ancora pubblicato. Se il defunto ha lasciato un testamento olografo (scritto a mano, datato e firmato) non ancora pubblicato dal notaio, conviene attendere la pubblicazione prima di firmare la dichiarazione. Il testamento può cambiare l'elenco degli eredi e le quote.
Erede dimenticato scoperto dopo la firma. È sufficiente una dichiarazione integrativa che corregge l'elenco degli eredi e le quote. Se la banca ha già pagato, gli eredi originari devono restituire la parte spettante al nuovo erede. Caso raro ma operativamente risolvibile senza azioni in tribunale, salvo controversie.
Quanto costa, in sintesi
Il confronto numerico, dalla soluzione gratuita a quella più costosa.
| Soluzione | Costo totale | Tempo tipico | Quando conviene |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione gratuita firmata in filiale | €0 | Stesso giorno | Banca sotto €100.000, tutta la PA, gestori utenze |
| Dichiarazione gratuita con copia documento allegato | €0 | Stesso giorno | Stesso campo, modalità più comoda da remoto |
| Dichiarazione con firma autenticata in Comune | €20-30 | 1-3 giorni (appuntamento) | Banca cautelativa che chiede l'autenticazione |
| Atto notorio in cancelleria del tribunale | €100-200 | 7-14 giorni (appuntamento) | Banca sopra €100.000, alternativa al notaio |
| Atto notorio dal notaio | €100-300 + bolli | 7-21 giorni | Banca sopra €100.000, atti notarili successivi sugli immobili |
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La maggior parte delle pratiche di successione non richiede l'atto notorio dal notaio: la dichiarazione sostitutiva basta nei casi standard. La forma notarile diventa necessaria sopra una certa soglia bancaria o quando un atto notarile successivo (vendita della casa, ipoteca) la richiede esplicitamente.
Le domande più frequenti sull'atto notorio per la successione
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Fonti
- DPR 445/2000 art. 47 — Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà(2000-12-28)
- DPR 445/2000 art. 46 — Dichiarazioni sostitutive di certificazioni(2000-12-28)
- DPR 445/2000 art. 76 — Norme penali (falsità ideologica)(2000-12-28)
- DPR 445/2000 art. 21 c. 2 — Autenticazione delle sottoscrizioni(2000-12-28)
- DPR 445/2000 art. 38 — Modalità di invio e sottoscrizione(2000-12-28)
- DPR 445/2000 art. 18 + art. 2 — Obbligo PA, libertà privati(2000-12-28)
- Cod. Civ. art. 2700 — Efficacia probatoria dell'atto pubblico(1942-03-16)
- R.D. 2358/1923 artt. 1-2 — Competenza del cancelliere a ricevere atti di notorietà(1923-09-09)
- D.Lgs. 346/1990 art. 28 — Soggetti obbligati alla dichiarazione di successione(1990-10-31)
- Provv. AdE prot. 153452/2025 — Voltura catastale Web obbligatoria dal 12/01/2026(2025-04-04)