Se il defunto ha lasciato più debiti che beni, accettare l'eredità può essere un problema. In questi casi è possibile — e spesso consigliabile — rinunciare.
La rinuncia è un atto formale, si fa in tribunale o dal notaio, e costa a partire da 216 euro.
Attenzione ai termini:
- 10 anni per decidere, se NON sei nel possesso dei beni
- Solo 3 mesi, se convivi nell'abitazione del defunto o hai accesso ai suoi beni
In questa guida trovi procedura, costi, termini, conseguenze per gli altri eredi e casi particolari per i minori.
Cos'è la rinuncia all'eredità
La rinuncia all'eredità è disciplinata dagli articoli 519-527 del Codice civile.
Con questo atto, il chiamato dichiara di non voler accettare la propria quota ereditaria, con effetto retroattivo: è come se non fosse mai stato erede (art. 521 c.c.).
La rinuncia ha alcune caratteristiche fondamentali:
- È un atto formale: non si può rinunciare tacitamente o con un semplice accordo verbale
- È totale: non si può rinunciare solo a una parte dell'eredità o accettare con riserve
- È gratuita: non si può rinunciare a favore di un altro erede specifico (sarebbe una cessione)
- È retroattiva: chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità
Quando conviene rinunciare
La rinuncia all'eredità è la scelta giusta principalmente quando:
- I debiti del defunto superano il valore dei beni
- Esistono garanzie personali (fideiussioni) rilasciate dal defunto ancora in corso
- Sono in corso cause legali che potrebbero generare responsabilità patrimoniali
- L'erede vuole evitare la complessità di una successione con situazioni patrimoniali poco chiare
Se non si è certi dell'entità dei debiti, prima di rinunciare valuta il beneficio di inventario — permette di accettare limitando la responsabilità al valore dei beni ricevuti.
Come rinunciare: la procedura
La rinuncia deve essere effettuata con atto formale ricevuto da:
- un notaio, oppure
- il cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (art. 519 c.c.)
Il luogo di apertura della successione coincide con l'ultimo domicilio del defunto.
Rinuncia in tribunale
- Presentarsi alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione del tribunale competente
- Portare i documenti necessari:
- Documento di identità valido del rinunciante
- Codice fiscale del rinunciante
- Certificato di morte del defunto (o autocertificazione)
- Copia del testamento, se presente
- Eventuale autorizzazione del giudice tutelare (per i minori)
- Rendere la dichiarazione di rinuncia davanti al cancelliere
- Pagare il contributo unificato e la marca da bollo
La dichiarazione viene iscritta nel Registro delle Successioni tenuto dal tribunale.
Rinuncia davanti al notaio
In alternativa al tribunale, puoi rendere la dichiarazione davanti a un notaio di tua scelta, senza vincoli territoriali.
Sarà poi il notaio a trasmettere l'atto al tribunale competente per l'iscrizione nel Registro delle Successioni.
Opzione più comoda ma più costosa: all'onorario del notaio si aggiungono i costi fissi.
Quanto costa rinunciare all'eredità
Il costo varia a seconda che si proceda in tribunale o tramite notaio.
Costi in tribunale
| Voce | Importo |
|---|---|
| Contributo unificato | 200 euro |
| Marca da bollo | 16 euro |
| Totale | 216 euro |
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Il contributo unificato di 200 euro è previsto dall'art. 13 del D.P.R. 115/2002. La marca da bollo da 16 euro si applica per ogni atto depositato.
Costi con il notaio
| Voce | Importo |
|---|---|
| Contributo unificato | 200 euro |
| Marca da bollo | 16 euro |
| Onorario del notaio | 200-500 euro (indicativo) |
| Totale | 416-716 euro |
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L'onorario del notaio è libero e varia in base alla complessità del caso e alla zona geografica. Richiedi sempre un preventivo.
Gratuito patrocinio
Chi ha un reddito annuo inferiore a circa 12.838 euro — soglia aggiornata periodicamente — può accedere al gratuito patrocinio e ottenere l'esonero dal contributo unificato (art. 76 D.P.R. 115/2002).
In questo caso la rinuncia in tribunale è sostanzialmente gratuita.
Entro quando si deve rinunciare
I termini dipendono da una distinzione fondamentale: se il chiamato è o meno nel possesso dei beni ereditari.
Se NON si è nel possesso dei beni
Il termine è di 10 anni dalla data di apertura della successione — cioè dalla data di morte del defunto (art. 480 c.c.).
È il termine di prescrizione del diritto di accettare: trascorsi 10 anni senza accettazione né rinuncia, il diritto si estingue.
Durante questi 10 anni puoi decidere liberamente se accettare o rinunciare, senza alcun obbligo di attivarti.
Se SI è nel possesso dei beni
Attenzione: la situazione cambia radicalmente. Se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari (art. 485 c.c.):
- Deve fare l'inventario entro 3 mesi dalla data di morte — o dalla notizia della devoluzione a suo favore
- Completato l'inventario, deve decidere se accettare o rinunciare entro 40 giorni
- Se non fa l'inventario nei termini, è considerato erede puro e semplice (accettazione tacita)
Cosa significa "possesso dei beni"
Per "possesso dei beni ereditari" si intende la disponibilità materiale dei beni del defunto. I casi più comuni:
- Convivenza con il defunto nell'abitazione di sua proprietà
- Disponibilità delle chiavi dell'immobile del defunto
- Accesso ai conti correnti del defunto (cointestazione)
- Detenzione di beni mobili di valore del defunto
Non basta la semplice vicinanza o parentela: serve un rapporto effettivo con i beni.
La giurisprudenza interpreta il concetto in modo ampio. In caso di dubbio, rispetta il termine dei 3 mesi.
Conseguenze del mancato rispetto dei termini
Se il chiamato nel possesso dei beni non rispetta i termini dell'art. 485 c.c., si verifica l'accettazione tacita dell'eredità. Questo significa che:
- Diventa erede a tutti gli effetti, con responsabilità illimitata per i debiti
- Non può più rinunciare
- Non può più avvalersi del beneficio di inventario
Se hai dubbi sulla convenienza dell'eredità, agisci tempestivamente.
Conseguenze per gli altri eredi
Quando un erede rinuncia, la sua quota non scompare ma viene ridistribuita secondo regole precise.
Rappresentazione (art. 467 c.c.)
Se il rinunciante ha figli o discendenti, la quota passa a loro per rappresentazione.
Esempio: se un figlio del defunto rinuncia, la sua quota va ai suoi figli — i nipoti del defunto — che subentrano nel suo luogo e grado.
La rappresentazione opera:
- Nella linea retta — figli del rinunciante — senza limiti di grado
- Nella linea collaterale a favore dei figli di fratelli e sorelle del defunto (art. 468 c.c.)
Accrescimento (art. 522 c.c.)
Se il rinunciante non ha discendenti che possano subentrare per rappresentazione, la sua quota si accresce in favore degli altri coeredi — viene redistribuita proporzionalmente tra gli altri eredi della stessa categoria.
Devoluzione all'ordine successivo
Se tutti gli eredi di un determinato ordine rinunciano e non opera la rappresentazione, l'eredità passa all'ordine successivo previsto dalla legge — ad esempio dai figli ai genitori del defunto, poi ai fratelli, e così via (art. 565 e seguenti c.c.).
Se nessun parente entro il sesto grado accetta l'eredità, i beni si devolvono allo Stato (art. 586 c.c.).
Rinuncia per i minori
Quando il chiamato è un minore di età, la rinuncia richiede una procedura speciale.
Il genitore esercente la responsabilità genitoriale — o il tutore — non può rinunciare autonomamente per conto del minore.
È necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 320, ultimo comma, c.c.).
La procedura per i minori
- Il genitore presenta un ricorso al giudice tutelare del tribunale del luogo di residenza del minore
- Nel ricorso deve esporre i motivi della rinuncia — tipicamente, i debiti superiori ai beni
- Il giudice valuta se la rinuncia è nell'interesse del minore
- Se autorizzata, la rinuncia viene effettuata dal genitore con le modalità ordinarie (tribunale o notaio)
La stessa procedura si applica per:
- gli interdetti — il tutore chiede l'autorizzazione al giudice tutelare
- gli inabilitati — agiscono con l'assistenza del curatore, previa autorizzazione
Nota importante: per i minori e gli interdetti l'accettazione avviene sempre con il beneficio di inventario (art. 472 c.c.), che limita già la responsabilità ai beni ricevuti.
La rinuncia diventa quindi necessaria solo quando si vuole evitare del tutto qualsiasi coinvolgimento nella successione.
Si può revocare la rinuncia?
Sì. L'art. 525 c.c. prevede che la rinuncia possa essere revocata, ma solo se si verificano entrambe queste condizioni:
- Nessun altro erede ha nel frattempo accettato l'eredità
- Non è ancora decorso il termine di prescrizione di 10 anni per l'accettazione
Se un altro chiamato ha già accettato, la revoca non è più possibile: i diritti dell'erede accettante sono consolidati.
La revoca della rinuncia non pregiudica i diritti acquisiti da terzi sui beni dell'eredità nel periodo intercorso (art. 525, comma 2, c.c.).
In pratica, la revoca è piuttosto rara: nella maggior parte dei casi, quando un erede rinuncia, gli altri accettano rapidamente, rendendo la revoca impossibile.
Alternativa: il beneficio di inventario
Prima di decidere per la rinuncia, valuta il beneficio di inventario (art. 484 e seguenti c.c.) — una via di mezzo tra accettazione piena e rinuncia.
Con l'accettazione con beneficio di inventario:
- L'erede accetta l'eredità e riceve i beni
- La sua responsabilità per i debiti del defunto è limitata al valore dei beni ereditati
- Il patrimonio personale dell'erede resta separato da quello ereditario
Quando scegliere il beneficio di inventario
| Situazione | Scelta consigliata |
|---|---|
| Debiti sicuramente superiori ai beni | Rinuncia all'eredità |
| Debiti incerti o patrimonio complesso | Beneficio di inventario |
| Patrimonio netto positivo e chiaro | Accettazione pura e semplice |
| Erede minorenne o interdetto | Beneficio di inventario (obbligatorio per legge) |
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Il beneficio di inventario richiede una dichiarazione formale — al notaio o al cancelliere del tribunale — e la redazione di un inventario dei beni entro 3 mesi dall'accettazione (art. 485 c.c.).
Per approfondire il funzionamento della successione e le quote spettanti agli eredi, consulta la guida alla successione ereditaria e la pagina sulla successione testamentaria.
Domande frequenti
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