Pratica Successione

Successione Testamentaria: Testamento, Legittima e Quote

Come funziona la successione con testamento in Italia. Quota di legittima, quota disponibile, tipi di testamento e azione di riduzione. Con tabella completa delle quote.

Ultimo aggiornamento: 2026-04-10

Se il defunto ha lasciato un testamento, non è più la legge a decidere chi eredita e quanto, ma la volontà del testatore.

C'è però un limite — in Italia non si possono escludere completamente i familiari più stretti. Coniuge, figli e genitori hanno diritto a una quota minima dell'eredità — la quota di legittima — anche se il testamento li ignora.

In questa guida vediamo come funziona la successione testamentaria, i tipi di testamento validi, le quote riservate dalla legge e cosa fare se il testamento non rispetta i diritti degli eredi.

Cos'è la successione testamentaria

La successione testamentaria si apre quando il defunto ha lasciato un testamento valido (Art. 587 c.c.).

Il testamento è l'atto con cui una persona dispone dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

A differenza della successione legittima — che si apre in assenza di testamento e dove è la legge a stabilire chi eredita — nella successione testamentaria è il testatore a decidere la distribuzione del patrimonio.

Le due forme possono però coesistere: se il testamento dispone solo di una parte del patrimonio, la parte restante segue le regole della successione legittima (Art. 457, comma 2, c.c.).

Quando il testamento prevale

Il testamento prevale sulle regole della successione legittima, ma con un limite fondamentale: deve rispettare la quota di legittima riservata ai familiari più stretti.

Il testatore può disporre liberamente solo della quota disponibile — cioè la parte di patrimonio che eccede la legittima.

Tipi di testamento

Il Codice Civile italiano riconosce tre forme ordinarie di testamento:

Testamento olografo (Art. 602 c.c.)

È il testamento scritto interamente a mano dal testatore, datato e firmato. È la forma più semplice e diffusa.

Requisiti di validità:

  • Scritto per intero di pugno dal testatore — non a computer, non dettato
  • Contiene la data completa — giorno, mese, anno
  • Firmato dal testatore alla fine delle disposizioni

Vantaggi: gratuito, riservato, modificabile in qualsiasi momento.

Svantaggi: può essere smarrito, distrutto o contestato. Dopo il decesso deve essere pubblicato da un notaio (Art. 620 c.c.) prima di produrre effetti.

Testamento pubblico (Art. 603 c.c.)

È il testamento ricevuto da un notaio in presenza di due testimoni. Il testatore dichiara la propria volontà al notaio, che la trascrive in un atto pubblico.

Requisiti di validità:

  • Presenza del notaio e di almeno due testimoni
  • Lettura dell'atto al testatore e ai testimoni
  • Firma del testatore, dei testimoni e del notaio

Vantaggi: difficilmente contestabile, conservato in modo sicuro dal notaio, immediatamente efficace dopo il decesso.

Svantaggi: ha un costo — l'onorario notarile — e non è riservato, perché i testimoni ne conoscono il contenuto.

Testamento segreto (Art. 604 c.c.)

È una forma intermedia. Il testamento può essere scritto dal testatore o da un terzo, viene sigillato e consegnato a un notaio in presenza di due testimoni. Il notaio non ne conosce il contenuto.

Requisiti di validità:

  • Consegna al notaio in busta sigillata
  • Presenza di almeno due testimoni al momento della consegna
  • Redazione del verbale di ricevimento da parte del notaio

Vantaggi: riservatezza del contenuto, conservazione sicura.

Svantaggi: poco diffuso, combina le complessità delle altre due forme.

Quale scegliere

Per la maggior parte delle persone il testamento olografo è sufficiente — a condizione di conservarlo in un luogo sicuro e rispettare scrupolosamente i requisiti formali.

Per patrimoni complessi o situazioni familiari delicate, il testamento pubblico offre maggiori garanzie.

Quota di legittima vs quota disponibile

Questa è la parte più importante della successione testamentaria.

La legge italiana protegge alcuni familiari — detti legittimari o eredi necessari — riservando loro una quota minima dell'eredità, qualunque cosa dica il testamento.

Cosa dice la legge

L'Art. 536 c.c. individua i legittimari:

  • il coniuge — o la parte dell'unione civile, ai sensi della L. 76/2016
  • i figli — legittimi, naturali, adottivi, senza distinzione
  • gli ascendenti — genitori, nonni — ma solo in assenza di figli

A ciascun legittimario è riservata una quota che il testatore non può intaccare.

La parte restante si chiama quota disponibile: di questa il testatore può disporre liberamente, anche a favore di estranei.

Tabella completa delle quote

Situazione familiareQuota di legittimaQuota disponibileArticolo c.c.
Solo coniuge1/2 al coniuge1/2Art. 540
Coniuge + 1 figlio1/3 al coniuge + 1/3 al figlio1/3Art. 542
Coniuge + 2 o più figli1/4 al coniuge + 1/2 ai figli (divisa in parti uguali)1/4Art. 542
1 solo figlio (senza coniuge)1/2 al figlio1/2Art. 537
2 o più figli (senza coniuge)2/3 ai figli (divisa in parti uguali)1/3Art. 537
Solo ascendenti (senza coniuge e figli)1/3 agli ascendenti2/3Art. 538
Coniuge + ascendenti (senza figli)1/2 al coniuge + 1/4 agli ascendenti1/4Art. 544

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Al coniuge spetta inoltre il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto d'uso dei mobili che la corredano (Art. 540, comma 2, c.c.).

Questo diritto si aggiunge alla quota di legittima e non può essere eliminato dal testamento.

Attenzione: legittima non è successione legittima

I nomi si assomigliano ma sono due cose diverse.

Quota di legittima

La porzione di eredità riservata dalla legge ai familiari più stretti.

Il testamento non può eliminarla.

Successione legittima

La successione che si apre quando non c'è testamento.

È la legge a stabilire direttamente chi eredita e in quale misura.

In sintesi

La quota di legittima si applica proprio nella successione testamentaria — come limite alla libertà del testatore.

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Il testamento può escludere la legittima?

No. Il testamento non può privare i legittimari della loro quota riservata — è un principio fondamentale del diritto successorio italiano.

Se il testatore dispone dell'intero patrimonio a favore di terzi, ignorando coniuge, figli o ascendenti, il testamento non è automaticamente nullo.

Rimane valido, ma i legittimari hanno il diritto di agire in giudizio per ottenere quanto loro spetta.

L'azione di riduzione (Art. 553-564 c.c.)

Lo strumento del legittimario leso è l'azione di riduzione.

È un'azione giudiziaria con cui il legittimario chiede al Tribunale di dichiarare inefficaci — nei limiti necessari a reintegrare la legittima — le disposizioni testamentarie e le donazioni che hanno intaccato la sua quota.

Come funziona:

  1. Il legittimario — o il suo avvocato — promuove un giudizio davanti al Tribunale del luogo di apertura della successione
  2. Si calcola la massa ereditaria: valore dei beni al momento dell'apertura della successione, meno i debiti, più il valore delle donazioni fatte in vita dal defunto (Art. 556 c.c. — la cosiddetta riunione fittizia)
  3. Si determina la quota di legittima sulla base della massa così calcolata
  4. Se la quota è stata lesa, il Tribunale dichiara inefficaci le disposizioni testamentarie — e se necessario le donazioni — in ordine cronologico inverso: prima le disposizioni testamentarie, poi le donazioni più recenti e così via (Art. 555 c.c.)

Termini: l'azione di riduzione si prescrive in 10 anni dall'apertura della successione (Art. 557 c.c. in combinato con Art. 2946 c.c.).

Esempio pratico

Mario muore lasciando un patrimonio di €300.000. Ha un figlio, Luca, e nel testamento lascia tutto alla compagna Sara.

  • Quota di legittima di Luca — unico figlio, senza coniuge — pari a 1/2, cioè €150.000 (Art. 537 c.c.)
  • Quota disponibile: 1/2, cioè €150.000
  • Il testamento è valido, ma Luca può esercitare l'azione di riduzione per ottenere i suoi €150.000
  • Sara, in esito all'azione, conserverebbe €150.000 — la quota disponibile

Variante con donazione in vita

Se Mario avesse anche donato €100.000 a Sara in vita:

  • la massa ereditaria sarebbe €400.000
  • la legittima di Luca sarebbe €200.000
  • l'azione di riduzione colpirebbe prima il testamento e poi la donazione

Donazioni e collazione

Le donazioni fatte in vita dal defunto hanno un impatto diretto sulla successione testamentaria. Il diritto italiano prevede due meccanismi.

Riunione fittizia (Art. 556 c.c.)

Per verificare se la legittima è stata rispettata, si sommano al patrimonio al momento del decesso anche le donazioni effettuate in vita.

Questa operazione contabile si chiama riunione fittizia e serve solo a determinare la massa su cui calcolare le quote.

Collazione (Art. 737 c.c.)

La collazione è l'obbligo — per figli, discendenti e coniuge del defunto — di conferire alla massa ereditaria il valore delle donazioni ricevute in vita.

Il defunto può dispensarli espressamente, ma la dispensa vale solo nei limiti della quota disponibile.

In pratica: se un figlio ha ricevuto €50.000 in donazione in vita, quel valore viene "rimesso nel piatto" al momento della divisione ereditaria, per garantire un trattamento equo tra gli eredi.

Donazioni indirette

Attenzione anche alle donazioni indirette:

  • pagamento del prezzo di un immobile intestato a un figlio
  • versamento di somme su conti di terzi
  • intestazione di beni a nome altrui

Anche queste possono essere soggette a collazione e riunione fittizia, se dimostrate.

Impugnazione del testamento

Oltre all'azione di riduzione, gli eredi possono contestare il testamento per diverse ragioni:

Nullità del testamento (Art. 606 c.c.)

Il testamento è nullo quando:

  • mancano i requisiti formali essenziali — ad esempio un olografo scritto al computer
  • contiene disposizioni a favore di persone indeterminate o indeterminabili
  • è frutto di violenza fisica

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, senza limiti di tempo.

Annullabilità del testamento (Art. 606, comma 2, c.c.)

Il testamento è annullabile quando:

  • presenta difetti di forma non essenziali — ad esempio data incompleta nell'olografo
  • il testatore era incapace di intendere e di volere al momento della redazione (Art. 591 c.c.)
  • le disposizioni sono state estorte con dolo, violenza o errore (Art. 624 c.c.)

L'azione di annullamento si prescrive in 5 anni dall'esecuzione delle disposizioni testamentarie.

Indegnità a succedere (Art. 463 c.c.)

Può essere escluso dalla successione chi si è reso indegno — ad esempio:

  • chi ha attentato alla vita del defunto
  • chi lo ha calunniato
  • chi ha soppresso o alterato il testamento

L'indegnità deve essere dichiarata dal Tribunale.

Domande frequenti

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